Liberalizzazioni e semplificazioni in campo ambientale? Ho i miei dubbi
domenica 29 gennaio 2012 di Erasmo Venosi
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Le semplificazioni dei procedimenti amministrativi che riguardano permessi e autorizzazioni sono in via di principio positive. In campo ambientale probabilmente molto meno, se non pericoloso. La valutazione retrospettiva delle semplificazioni in campo ambientale, introdotte dal Governo Ciampi partendo dal novembre 1993, a giudizio di chi scrive non sono state positive. La motivazione addotta ieri come oggi con il Governo Monti è che, la crescita economica richiede l’eliminazione dei vincoli, classificati come burocratici, previsti dalle leggi di tutela ambientale.
La mia opinione è che in campo ambientale si è introdotta surrettiziamente una sorta d’illegalità istituzionale. Il Governo Monti ha introdotto in campo ambientale la cosiddetta “ autorizzazione unica” per le piccole e le medie imprese e si legge con regolamento che, sarà emanato dal Ministero dell’Ambiente entro sei mesi. La semplificazione avverrà sulla base di tre principi :
- a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- b) l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico soggetto;
- c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
Un’autorizzazione unica in campo ambientale equivale a sostituire tutte le autorizzazioni che vanno dalle emissioni in atmosfera, in acqua, sul suolo, nella produzione dei rifiuti etc. Il soggetto unico del procedimento ovvero l’autorità competente (Regione, Provincia, Comune) comunque dovrà derivare la sua determinazione dalle strutture amministrative che sono generalmente inadeguate. Quindi se gli enti preposti non funzionano o si blocca tutto o si autorizza tutto. Siamo passati nel campo della tutela ambientale dal “ silenzio-assenso” alle semplificazioni amministrative. A riscontro di tali affermazioni depongono le innumerevoli procedure d’infrazione in campo ambientale, le condanne della Corte di Giustizia i periodici condoni ambientali e le depenalizzazioni.
Il principio numero tre dell’autorizzazione unica, sulla base della criptica esposizione potrebbe essere di devastante implicazione. Che cosa vuol dire “ adempimento amministrativo proporzionale alla dimensione dell’impresa “? Non è la natura e dimensione dell’opera a determinare la tipologia di provvedimento? L’assenza di non “ comportare maggiori oneri a carico delle imprese” vuol dire per esempio assenza di adeguamento dell’impianto all’uso di tecnologie meno impattanti? Le altre semplificazioni riguardano i dragaggi marini, gli impianti off-shore ed i rigassificatori GNL (gas naturale liquefatto): le competenze del procedimento sono trasferite alla Regioni come i controlli.
La norma introdotta che più desta perplessità è quella relativa al all’articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al precedente periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’Allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.”.Questa norma sembra consentire, nelle more di emanazione del decreto da parte del Ministero dell’ambiente di derogare dal rispetto dei limiti per gli inquinanti diversi da policlorobifenili (PCB) e policloro trifenili (PCT) e che sono : cloro, zolfo, diluenti, piombo, zinco, cadmio, nichel, cromo e vanadio. E una vecchia sentenza della Corte di Cassazione di 20 anni fa così recitava “ l’inquinamento lede beni fondamentali di rilevanza costituzionale, quali la salute e l’ambiente, ossia quella “utilità sociale “ e “dignità umana” cui l’art 41 della Costituzione condiziona la libera attività economica”.
Tristemente osservo, ma spero di sbagliarmi, che siamo sulla traiettoria di omologazione alla prassi di un diritto che segue l’economia e che le regole dell’economia non sono governate dalla morale. Su tale terreno si sta radicando una sorta di deregolamentazione insieme all’analisi economica del diritto che in USA è chiamata Law and Economics.
Insomma a me, sembra che stia attecchendo il principio secondo il quale le norme giuridiche ambientali vanno giudicare sulla base della loro valenza economica. La norma ambientale è valida se comporta un beneficio economico, diversamente, non esiste o viene “ svuotata” dalla cosiddetta frantumazione delle regole mascherata nell’algida e accattivante procedura di semplificazione. Il regolamento attuativo dell’autorizzazione unica potrà smentire queste mie ipotesi interpretative e sarò felice di costatare e fare ammenda dell’ errore, se questo avverrà.
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Erasmo Venosi
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