ANNO XVIII Aprile 2024.  Direttore Umberto Calabrese

Sabato, 11 Novembre 2017 00:00

Pianificazione e programmazione sociale, in itinere la riforma del Terzo Settore

Written by  Giorgio Merlo
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La Legge 106/2016[1] mette ordine e offre una visione unitaria ad un settore cresciuto in maniera esponenziale e disordinata, anche in termini normativi.

Dal momento che l’iter legislativo, in attesa dell’emanazione prevista dei molti Decreti delegati (DLgs)[2], è ancora incompiuto, nell’esposizione si farà riferimento, oltre che ai testi emanati, anche agli atti preparatori delle nuove disposizioni.

In attesa di un Testo Unico su tutta la materia, proviamo ad evidenziare gli elementi essenziali della riforma con l’occhio della programmazione[3].

Vengono definiti «enti del Terzo settore», o Ets (va in pensione l’acronimo onlus), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni e gli altri enti privati e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per essere tali devono perseguire «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» esercitando principalmente «attività di interesse generale», praticamente tutte: sociali e sanitarie, formazione, salvaguardia dell’ambiente, cultura (editoria compresa), turismo sociale e religioso, cooperazione internazionale,  commercio equo, agricoltura sociale, adozione internazionale, fino ai «servizi ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70 per cento da enti del Terzo settore». Attività diverse possono essere svolte, come in passato, a condizione che siano secondarie e strumentali.

Le attività di interesse generale possono essere realizzate, senza fini di lucro, mediante:

  • forme di azione volontaria e gratuita (volontariato)
  • di mutualità (associazionismo)
  • di produzione e scambio di beni o servizi (cooperativa/impresa sociale),

mentre viene precisato che non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche, nonchè le fondazioni bancarie.

Vengono dettati i principi e i criteri direttivi relativi alla nuova disciplina della personalità, tra cui: semplificare l’iter di riconoscimento della personalità giuridica; disciplinare il principio di responsabilità limitata degli enti e degli amministratori; assicurare il rispetto dei diritti degli associati; applicare alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, le norme in materia di società e di cooperative; disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni. Fra i vari criteri si segnala quello che impone di garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Vengono definiti un Codice unico[4], che riordina tutta la normativa, ed un Registro unico nazionale (RUN)[5], gestito su base Regionale, con (per ora[6]) sette sottosezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali (comprese le cooperative sociali); e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti.

In base alla loro dimensione, gli ETS saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo, si pone un tetto alle retribuzioni sia in alto che in basso: non si possono infatti retribuire i dipendenti con «compensi superiori del 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi», né riservare loro un trattamento economico inferiore a quello previsto dai contratti collettivi; ogni caso, negli Ets la differenza retributiva tra dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto.

Vengono dettati i criteri per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, in specie attraverso l'armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale e il riconoscimento delle tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266 del 1991, e di quelle operanti nella protezione civile.

Sono modificate le norme relative alle imprese sociali[7] che, svolgendo attività d'impresa senza fine di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, devono: destinare i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale;  adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti; favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. L'attività di impresa di interesse generale deve essere svolta "in via principale", ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. L’impresa sociale è, dunque, una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale per le cooperative sociali e i loro consorzi.

In particolare, a fronte di alcuni obblighi ed adempimenti tendenti a confermarne la natura,[8]:
sono stati notevolmente ampliati i settori di attività di utilità sociale in cui possono operare, con l’introduzione, tra l’altro, degli ambiti dei LEA, commercio equo e solidale, servizi al lavoro finalizzati all’inserimento di lavoratori svantaggiati, la formazione extra-scolastica, alloggio sociale, agricoltura sociale, ambiente,  attività sportive dilettantistiche e microcredito.
viene aperta la possibilità, seppur in misura limitata e non speculativa (fino al 50% degli utili), di remunerare il capitale investito[9]
vengono introdotte agevolazioni (come la detassazione degli utili o avanzi) ed incentivi fiscali.

Centri di servizio per il volontariato (supporto tecnico, formativo e informativo, promozione e rafforzamento della presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore) sono promossi e gestiti da tutte le realtà del Terzo settore (con esclusione degli enti gestiti in forma societaria) garantendo comunque la maggioranza alle associazioni di volontariato ed il libero ingresso nella compagine sociale di nuove associazioni (il principio della “porta aperta”) a garanzia di un necessario continuo ricambio. 


Nasce il Consiglio nazionale del terzo settore  quale organismo di consultazione a livello nazionale la cui composizione dovrà, fra l'altro, valorizzare le reti associative di secondo livello e al quale non sono però indirizzate risorse umane e finanziarie.

Viene istituito il Fondo per il Terzo settore (con la razionalizzazione dei precedenti fondi), destinato alle attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni, con una dotazione finanziaria di 40 milioni all’anno.

Viene creata la Fondazione Italia Sociale[10] (fondazione di diritto privato con finalità pubbliche) che avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare iniziative filantropiche e strumenti innovativi di finanza sociale. Per il 2016 alla Fondazione è assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro. Per quanto riguarda l'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, la Fondazione dovrà rispettare il principio di prevalenza, svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.

Dal punto di vista fiscale è previsto il riordino e l'armonizzazione della disciplina e delle diverse forme di fiscalita' di vantaggio in favore degli ETS. In particolare vengono istituiti:
· “Social bonus”: credito d'imposta per persone fisiche e aziende per recupero da parte di di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e da questi enti utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali. 
· “Titoli di solidarietà”[11]: gli istituti di credito possono erogare, a titolo di liberalità (ma godono di particolari benefici fiscali), obbligazioni e altri titoli di debito ad impieghi a favore degli ETS per le iniziative previste dal decreto legislativo. 
· Social lending con una tassazione agevolata per chi presta fondi tramite portali on line. 
· Istituzionalizzazione del fundraising, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. 
· Nuove misure di vantaggio per chi dona denaro e beni[12]
· Abolizione della tassa di registro per la transazione di immobili.

Previste nuove norme per l’erogazione del 5 per mille[13] in termini di snellimento e velocizzazione della distribuzione dei contributi, nonché di trasparenza e pubblicità.

La riforma,infine, istituisce il servizio civile universale non obbligatorio per giovani tra i 18 e 24 anni[14].

La dotazione finanziaria complessiva di cui dispone la legge è pari a 200 milioni di euro all’anno. (Giorgio Merlo docente a contratto Università Torino)

NOTE

[1] Legge 106/2016: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. GU n. 141 del 18/06/2016

http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/11/Legge-delega-Riforma-Terzo-Settore.pdf

[2] Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati e da emanare:

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/16106ld.htm

[3] Per una disamina generale si veda: Redattore sociale, 25-5-2016,

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/508952/Terzo-settore-la-riforma-e-legge-ecco-cosa-prevede

[4] DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/02/179/so/43/sg/pdf

[5] stesso DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

[6] Il Ministero si riserva di apportare successive modifiche a questa ripartizione

[7] D.Lgs. n. 112/2017
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_3_luglio_2017_n.112.pdf
[8] IPSOA, Impresa sociale, Sett 2017

http://www.ipsoa.it/dossier/impresa-sociale

[9] Le imprese sociali costituite in forma di società possono destinare parte degli utili (fino ad un massimo del 50%) per aumentare gratuitamente il capitale sociale o distribuire dividendi ai soci, entro limiti e modalità stabilite. Inoltre, sempre nel limite del 50%, possono deliberare erogazioni gratuite finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale, in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società

controllate.[10] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2017
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/09/17A06261/sg

[11] Broccardi F., Social lending e titoli di solidarietà, Il giornale delle fondazioni 2017
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/qualcosa-cui-sperare-forse-social-lending-e-titoli-di-solidariet%C3%A0

[12]
Agevolazioni fiscali per le persone fisiche: donazioni in denaro e in natura detraibili al 30% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo d'imposta; in caso di donazioni in favore delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) l'aliquota sale al 35%; in alternativa, le donazioni in denaro o in natura sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Agevolazioni fiscali per le aziende e enti: donazioni in denaro e natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e rimozione del limite imposto dalla normativa precedente (70.000 euro/annui); se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d'imposta successivo.
È istituito un credito d'imposta del 65% o per le persone fisiche e del 50% per le società che donino agli Ets impegnati nel recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

[13] DL 3 luglio 2017, n°111
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/18/17G00122/sg

[14]D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 sul Servizio civile
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/TESTO_39.pdf

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