Tali disposizioni prevedono che l’assistenza odontoiatrica con oneri a carico del SSN sia limitata a: A programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva (pazienti 0-14 anni) che prevedano :
a) il monitoraggio della carie e delle malocclusioni;
b) il trattamento della patologia cariosa;
c) la correzione delle patologie ortognatodontiche a maggior rischio (gradi 4° e 5° dell’indice IOTN) .
· Detti interventi, tramite l’offerta attiva da parte del SSN, dovranno consentire di giungere alla diagnosi precoce delle patologie, con particolare attenzione ai bambini provenienti da contesti socioeconomici problematici, segnalati come soggetti che presentano maggiori problemi di accesso alle cure necessarie (vedi di seguito vulnerabilità sociale).
· Le specifiche prestazioni erogabili sono quelle, riportate nell’allegato 1) al DM 9 dicembre 2015, a cui associata la condizione di erogabilità (pazienti «0-14 anni»), che qui s’intende integralmente trascritto, quale parte integrante del presente provvedimento. Tra le prestazioni erogabili sono ricomprese:
a) la visita odontoiatrica: a tutti i soggetti in età evolutiva («0-14 anni »nella visita sono comprese la radiografia endorale e l’eventuale rimozione di corpo estraneo);
b) altre prestazioni riguardanti: estrazioni, chirurgia paradontale, chirurgia orale ricostruttiva,
c) ablazione del tartaro, incappucciamento indiretto della polpa, trattamenti ortodontici limitatamente ai minori con patologie ortognatodontiche a maggior rischio (grado 5° dell’indice IOTN) che versano in condizioni divulnerabilità sanitaria e/o sociale, ecc.
B assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.
Tenuto conto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 fa un generico riferimento a «condizioni di vulnerabilità», occorre definire le condizioni cliniche per le quali è necessario effettuare le cure odontoiatriche ed anche le condizioni socio-economiche che di fatto impediscono l’accesso alle cure odontoiatriche nelle strutture private. A tale riguardo il Ministero ha individuato due distinte tipologie di vulnerabilità:
c) Vulnerabilità sanitaria: condizioni di tipo sanitario in cui la patologia di base, compromettono seriamente la funzione masticatoria, che rendono indispensabili o necessarie le cure odontoiatriche;
d) Vulnerabilità sociale: condizioni di svantaggio sociale ed economico (correlate di norma al basso reddito e/o a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale) che impediscono l’accesso alle cure odontoiatriche a pagamento per gli elevati costi presenti nelle strutture private.
· Per quanto attiene la “vulnerabilità sanitaria”, vale a dire le malattie o le condizioni per le quali sono necessarie cure odontoiatriche, il DM 9/12/2015, prevede che dev’essere riconosciuta almeno ai cittadini affetti da gravi patologie, le cui condizioni di salute possono essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante, al punto che il mancato accesso alle cure possa mettere a repentaglio la prognosi “quoad vitam” del soggetto, secondo la casistica prevista nell’allegato 3) del succitato DM 9/12/2015, e precisamente a favore di :
1. Pazienti in attesa di trapianto e post -trapianto (escluso trapianto di cornea):
2. Pazienti con state di immunodeficienza grave;
3. Pazienti con cardiopatie congenite cianogene;
4. Pazienti con patologia oncologiche ed ematologiche in età evolutiva e adulta in trattamento con radioterapia
chemioterapia o comunque a rischio di severe complicanze infettive;
5. Pazienti con emofilia grave o altri gravi patologie dell’emocoagulazione congenite, acquisite o iatrogene.
Le specifiche prestazioni erogabili sono quelle riportate nell’allegato I) cui è associata la condizione di erogabilità “vulnerabilità sanitaria’
Ai soggetti così definiti in condizioni di “vulnerabilità sanitaria’ devono, essere garantite tutte le prestazioni
odontoiatriche incluse nel nomenclatore tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale, con l’esclusione
dei manufatti pretesici e degli interventi di tipo estetico.
I soggetti affetti da altre patologia o condizioni alle quali sono frequentemente o sempre associate complicanze di natura odontoiatrica, potranno accedere alle cure odontoiatriche solo se la condizione patologica stessa risulta associata ad una concomitante condizione di vulnerabilità sociale.
Tutte le condizioni cliniche sopraelencate rientrano nelle categorie di esenzione per patologie previste dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e da quello delle malattie rare di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 e confermano pertanto la loro assegnazione alla condizione di “ vulnerabilità sanitaria”.
· Per quanto concerne la “vulnerabilità sociale” lo stesso Ministero, sempre con il succitato DM 9/12/2015, ha individuato tre distinte situazioni nelle quali l’accesso alle cure è ostacolato o impedito:
a) Situazione di esclusione sociale (indigenza);
b) Situazione di povertà;
c) Situazione di reddito medio/basso.
Le condizioni di svantaggio economico sono definite dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), più perequativo rispetto al reddito lordo individuale utilizzato per l’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Tale certificazione può essere ottenuta attraverso gli appositi uffici dei comuni o presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.) abilitati o la sede I.N.P.S. competente per territorio, così come previsto dal D.Lgs. 109/98 così come integrato dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159. L’I.S.E.E., utilizzato anche per l’accesso ai servizi sociali dei Comuni, agli asili nido comunali ecc., individua con migliore precisione il reddito effettivo di una famiglia, si basa sul reddito da attività lavorative e finanziarie, a cui viene aggiunta la ricchezza della famiglia pesata; tiene conto inoltre della numerosità del nucleo familiare. Attualmente l’ISEE — DSU , in quanto indicatore più specifico del reddito lordo, è utilizzato anche per l’accesso ai servizi. In tale contesto normativo ed in analogia a quanto già previsto per le esenzioni per motivi di reddito, ai fini della prescrivibilità delle prestazioni odontoiatriche, si propone, quale condizione di “vulnerabilità sociale” , la limitazione i cui si trovano i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
· Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02);
· Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04).
Il testo completo a questo indirizzo
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