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Giovedì, 02 Marzo 2017 00:00

Rifiuti - In vigore dal 2 marzo il nuovo regolamento sui sottoprodotti

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.38 del 15-2-2017) il Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. 

L’art 184 bis del dlgs 152/2006 ha stabilito i requisiti che devono essere posseduti da un materiale residuo di un processo produttivo affinché possa essere classificato come sottoprodotto e non come rifiuto. Per favorire l’utilizzo di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione come sottoprodotti, il Ministero dell’Ambiente ha emanato un apposito Regolamento dm 3 ottobre 2016, n. 264 che entrerà in vigore il prossimo 2 marzo 2017.
In particolare il Regolamento definisce alcune modalità con le quali è possibile dimostrare il soddisfacimento delle condizioni che consentono di classificare un residuo di produzione quale sottoprodotto ed escluderlo, quindi, dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti:

  • prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica;
  • residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
  • sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del dlgs 15/ 2006;

Il decreto contiene due allegati

  • Allegato 1 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia, suddiviso in 2 sezioni:
    • sezione 1 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas in impianti energetici
    • sezione 2 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione
  • Allegato 2 – Scheda tecnica e dichiarazione di conformità

Fonte: Gazzetta Ufficiale
Il testo del decreto è disponibile al seguente link

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