Il decreto si applica (articolo 1) per l’attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue. Per le attività di capacità complessiva inferiore a una tonnellata, il decreto prevede una procedura ulteriormente semplificata (art. 10 e Allegato 1B).
Sono invece esclusi dall’applicazione del decreto le attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue e gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue, che sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove questi rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che hanno stipulato una convenzione per la gestione congiunta del servizio.
L’articolo 2 definisce la Procedura semplificata ovvero che l’attività di compostaggio collettivo potrà essere avviata con la segnalazione certificata di inizio attività, contenente il regolamento sull’organizzazione dell’attività di compostaggio che sarà vincolante per le utenze dell’organismo collettivo, le uniche tenute a conferire i loro rifiuti organici nella struttura creata appositamente al comune competente.
L’articolo 5 definisce le Condizioni di installazione e requisiti dell’apparecchiatura
L’articolo 6 definisce le Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto
L’articolo 10 fornisce ulteriore semplificazione per attività di compostaggio di quantità di rifiuti inferiori a 1 tonnellata
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Il testo completo del decreto è disponibile al seguente link
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