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Martedì, 04 Aprile 2017 10:04

Bari - Puglia e Piano regionale amianto con coinvolgimento del settore pubblico a minore impatto negativo?

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Restauro dell’articolo pubblicato da Maria Angela Amato in data giovedì 7 Febbraio 2013 che si trova nell’archivio distrutto dai terroristi

La Puglia continua ad essere riconfermata tra le prime regioni di destinazione turistica, nel 2010 dopo la Sardegna e l’Emilia. La presenza di attività ricettive e di infrastrutture, e soprattutto le attrattive turistiche (culturali, naturalistiche, marine, religiose, etc.) hanno il loro peso ed è evidente che, per un settore di così grande importanza ed in crescita, sia indispensabile per l’economia garantire la tutela del territorio, prevenendo, ad esempio, i fenomeni di abbandono dei rifiuti. Purtroppo è ancora possibile trovare in zone di pregio storico e paesaggistico, come tratturi o zone carsiche, cumuli di rifiuti tra cui anche l’amianto.

Occorrono pertanto misure di controllo e di pianificazione per contenere ed eliminare il fenomeno, ma è sufficiente? Dalla Gazzetta ufficiale del 29 marzo 2011, apprendiamo che è stato istituito presso l’Istituto nazionale per “l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi.”

L’Italia è stato inoltre il primo Paese europeo a mettere al bando l’amianto, con la legge n° 257 del 12 marzo 1992, legge che assegnava alle Regioni il compito di creare un Piano regionale sull’amianto (PRA), entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore,ma la Puglia ha istituito tale Piano solo nel marzo 2012. ed è recente la pubblicazione sul BURP ai fini della VAS. Ora, in Puglia, esistono diverse aree che presentano aspetti critici dal punto di vista ambientale, con la conseguente necessità di una particolare attenzione sullo stato di salute della popolazione residente, anche per i possibili effetti da esposizione all’amianto.

Già con la Delibera del 30/11/1990, in Puglia erano state individuate alcune aree definite “ad elevato rischio ambientale”: l’area metropolitana di Brindisi (comuni di Brindisi, Torchiarolo San Pietro Vernotico e Carovigno), quella di Taranto (comuni di Taranto, Statte, Massafra, Crispiano, Montemesola), e quella di Manfredonia. Ai sensi dell’art. 251 del D.lgs. 152/2006 sono stati inoltre individuati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i seguenti Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN): Taranto (che comprende i comuni di Taranto e Statte), Brindisi (che comprende il territorio del comune di Brindisi), Manfredonia (che interessa il territorio dei comuni di Manfredonia e Monte Sant’ Angelo) e Bari-Fibronit nel comune di Bari.

ali aree, a rischio di crisi ambientale, sono state oggetto di studi epidemiologici anche con riferimento all’esposizione della popolazione all’amianto. Taranto: per quanto riguarda Taranto, due indagini epidemiologiche condotte dal Centro Europeo Ambiente e Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, su indicazione del Ministero dell’Ambiente, e prima nel rapporto “Ambiente e salute in Italia” hanno accertato la condizione di area ad elevato rischio per la popolazione. Inoltre nel 2002 se ne parlava nel numero monografico della rivista Epidemiologia e Prevenzione “Ambiente e stato di salute nella popolazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale” che riportava i dati di mortalità del quinquennio 1990- 1994 (Martuzzi et al, 2002).

Bari: la presenza di amianto è stata l’unica motivazione per il riconoscimento del SIN di Bari-Fibronit dove sono stati riscontrati eccessi statisticamente significativi per malattie dell’apparato respiratorio, correlate con l’esposizione ad amianto, vi sono infatti eccessi statisticamente significativi per tumore maligno del polmone nelle donne e per tumore della pleura negli uomini e nelle donne.

Pertanto, i numerosi studi epidemiologici in Puglia, hanno riguardato sia le esposizioni professionali che quelle ambientali all’amianto. Riportiamo gli obiettivi strategici posti alla base della redazione del PRA ed esplicitati nel documento di piano:

"1. minimizzare il rischio sanitario ed ambientale derivante dalla presenza di amianto sul territorio della regione Puglia; 2. completare il quadro conoscitivo del rischio amianto sul territorio regionale;

3. promuovere l’informazione, la sensibilizzazione della cittadinanza e la formazione dei soggetti coinvolti nelle attività di rimozione, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto; 4. delineare lo sviluppo impiantistico di smaltimento/trattamento dei rifiuti contenenti amianto ed i relativi criteri di localizzazione; 5. avviare una semplificazione amministrativa." Ovviamente ognuno di tali obiettivi prevede delle azioni. Dal confronto con gli obiettivi fondamentali della Comunità Europea, nel breve termine, vi è in primo luogo la necessaria coerenza con quello di riduzione della produzione del rifiuto e in secondo luogo il riciclo. L’attività di smaltimento risulta essere quindi l’ultima alternativa da praticare. Comunque nel caso dei rifiuti di amianto una priorità assoluta va alla protezione della salute della popolazione e, in particolare, dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio. Pertanto nel Piano di lungo periodo si mira a ridurre al minimo lo smaltimento dei MCA (materiali contenenti amianto) in discarica dove le condizioni e la tecnologia lo consentano, praticando forme di inertizzazione, al fine di recuperare il materiale inerte derivante dal processo di trattamento termico come materia prima secondaria riciclabile e utilizzabile per la produzione di piastrelle ceramiche, mattoni, calcestruzzo oppure come materiale inerte per rilevati stradali.

Intanto nel Piano regionale di Tutela Ambientale, la linea di intervento g dell’Asse 3, “Sostegno ai Comuni per interventi di risanamento di aree pubbliche degradate da fenomeni di abbandono di rifiuti”, nel momento in cui sarà attivata potrà finanziare, su proposta dei Comuni, gli interventi di pulizia di aree degradate anche interessate dall’abbandono di rifiuti di amianto, spesso abbandonati lungo aree demaniali. Si aggiunga che il PRA non persegue gli stessi obiettivi del PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (PRGRSU), in quanto i due Piani nella loro attuazione sono sostanzialmente indipendenti. Vi sono solo alcune interazioni lì dove è previsto che le aziende municipalizzate, per la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, possano farsi carico dei rifiuti di amianto prodotti a “livello domestico”.

Le opzioni impiantistiche individuate dal Piano regionale Amianto possono essere riassunte in:

A1) celle dedicate presso discariche esistenti (una per ogni ATO/provincia); A2) discariche dedicate su cave di proprietà pubblica (sino ad una in ogni provincia);

A3) discariche dedicate su proprietà privata;

B1) impianto di trattamento di rifiuti contenenti amianto (RCA) senza modificazione della struttura microcristallina (riduzione rilascio di fibre);

B2) impianto di trattamento di RCA con modificazione della struttura microcristallina.

Le azioni di smaltimento in discariche sono quelle che avvengono nel breve e medio periodo, mentre quelle di recupero avverranno nel lungo periodo, pertanto la valutazione per gli impatti ambientali distingue tra azioni di smaltimento e di recupero. Osserviamo come per le discariche dedicate su proprietà privata, i cui criteri di localizzazione saranno definiti in seguito nel PRA, nel caso i flussi futuri di rifiuti contenenti amianto (RCA) siano inferiori alle attese, è riportata la soluzione di utilizzare le volumetrie realizzate per smaltire rifiuti provenienti da fuori regione, ma anche tale soluzione viene giudicata con un NNN (sulla base delle indicazioni riportate nelle Linee Guida della VAS elaborate dalla DG VIA del Ministero dell’Ambiente) cioè con un impatto molto negativo, così come sono giudicati con NNN gli impatti paesaggistici, le emissioni di macroinquinanti dall’impianto e dai mezzi di opera impiegati per gli impianti di trattamento di RCA (sia gli impianti per ridurne la pericolosità sia quelli per trasformarne la struttura cristallina). Si aggiunga anche la valutazione di maggiore negatività (NNN anziché NN-impatto mediamente negativo o N-impatto lievemente negativo) per l’impatto paesaggistico e la barriera ecologica, così come per le emissioni di macroinquinanti provenienti dai mezzi d’opera impiegati per l’allestimento della discarica e per la movimentazione di RCA nella fase di esercizio (NN anziché N) per le sole discariche dedicate su proprietà privata invece che per le discariche dedicate su cave di proprietà pubblica (sino ad una in ogni provincia) per le quali la negatività sembra sia inferiore…

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