ANNO XVIII Aprile 2024.  Direttore Umberto Calabrese

Lunedì, 01 Maggio 2017 13:46

Ostia, De Priamo-Picca (FdI): “Follia 5 stelle, non si potrà più neanche mangiare un panino al mare nella propria cabina” L'ordinanza Raggi

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Ostia - Roma - “Con un’ordinanza firmata il 29 aprile il sindaco di Roma e il suo staff invece di rilanciare il litorale romano infliggono un duro colpo a Ostia e con una ‘genialata’ danno seguito ad una decisione impopolare e ridicola. In sostanza, il provvedimento deliberato prevede che non si potrà neanche mangiare uno snack all’interno o davanti le cabine, in queste vi si potrà sostare solo per il tempo necessario al cambio di abbigliamento​. Una follia”.

È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi-An, Andrea De Priamo vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e consigliere comunale e Monica Picca portavoce nel Municipio X. “Tutto ciò per fare cassa sulla nostra pelle con una pioggia di contravvenzioni a danno della cittadinanza. È impensabile immaginare come una mamma non possa più servire pane e marmellata al proprio figlio dopo il bagno in mare. Ci meravigliamo di chi, come il capogruppo 5 Stelle in Campidoglio e la referente pentastellata nel Municipio X, pur conoscendo il territorio si siano prestati a questo tiro al piccione che danneggia solo residenti e cittadini. Ecco come vogliono governare Ostia i grillini: pur di fare cassa vessano i romani a colpi di multe”.

L’ordinanza balneare 2017

Abbiamo deciso di pubblicare il testo integrale degli articoli dell’ordinanza in modo da lasciare al lettore il diritto di capire quale comportamento dovrà tenere nei prossimi mesi se sceglierà di usufruire degli stabilimenti balneari.

Art. 1
DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE ANNO 2017

1.1. La stagione balneare 2017 inizia il 10 Maggio e termina il 30 Settembre.

1.2. In ossequio alla normativa ed ai regolamenti vigenti in materia, il concessionario, facendone esplicita richiesta al competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, può essere autorizzato a prolungare l’apertura dei servizi dello stabilimento oltre il periodo suddetto fermo restando l’obbligo di assicurare i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’Ordinanza di sicurezza balneare adottata dalla competente Capitaneria di Porto nel rispetto delle norme poste a salvaguardia della pubblica incolumità.

1.3. In ogni caso, al di fuori dei periodi e degli orari autorizzati, è obbligatorio il posizionamento di apposita cartellonistica multilingua recante: “Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio” come disciplinato dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto n. 23/2016 e n. 40/2016.

1.4. È comunque obbligo dei concessionari garantire, negli orari disposti dalla Capitaneria di Porto, apposito servizio a tutela dell’incolumità pubblica e dei beni presenti sulla spiaggia.

1.5. Le attività per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della L.R. n. 21/2006, possono essere attive secondo le modalità previste dalla deliberazione C.C. n. 35/2010, non oltre le ore 2.00 fermo restando l’obbligo di assicurare il servizio di salvataggio o, in assenza dello stesso, esporre in modo visibile a tutti apposito avviso di assenza del servizio di assistenza alla balneazione con l’osservanza delle disposizioni di cui all’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 40/2016.

1.6. Tutte le iniziative relative ad attività di intrattenimento o spettacolo dovranno ottenere apposita autorizzazione anche dal competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale come specificato nel punto 3.4 fermo restando l’obbligo di assicurare servizio di salvataggio.

1.7. Le manifestazioni pirotecniche dovranno ottenere apposita autorizzazione dall’Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X, previo parere della Capitaneria di Porto ­ Circondario Marittimo di Roma e della Questura di Roma, e dovranno espletarsi entro e non oltre le ore 23,00 previo posizionamento all’ingresso dello stabilimento e lungo i percorsi interni di appositi cartelli redatti in multilingua con la seguente dicitura: “attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio” osservate le prescrizioni dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma .

Art. 2
DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

2.1. Nell’ambito delle spiagge, anche libere, stabilimenti balneari, varchi di accesso alla battigia e assimilati, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato: a) esercitare, senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, qualsiasi attività a scopo di lucro che esuli dall’ambito della Concessione Demaniale Marittima in corso di validità ovvero dai servizi connessi alla balneazione affidati;

b) esercitare attività di commercio ambulante sia in forma fissa sia itinerante, pubblicità e attività promozionali sulle aree demaniali marittime;

c) accedere, transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli adibiti a servizi di Polizia e Soccorso e di quelli specificatamente autorizzati dalle competenti Strutture di Roma Capitale per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate alla somministrazione di alimenti e bevande. Si precisa che il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle spiagge con veicoli gommati per la pulizia degli arenili, rientra fra le competenze trasferite alle Amministrazioni comunali, alle quali dovrà essere presentata motivata istanza. È, inoltre, vietata la sosta di veicoli di qualsiasi genere nelle zone demaniali retrostanti, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l’accesso al mare ed agli stabilimenti;

d) collocare tende e roulotte, camper e simili nelle parti di spiagge aperte al pubblico uso;

e) laddove è consentito il pre-posizionamento di ombrelloni questi dovranno essere collocati mantenendo la distanza minima di 3 m. dall’asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di 4,50 m.;

f) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori; sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore Pag o 4 di 12 munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti Amministrazioni, ovvero da Associazioni all’uopo riconosciute e abilitate, i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell’orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari nonché i cani guida per i non vedenti;

g) organizzare o svolgere spettacoli pirotecnici, o manifestazioni di qualsiasi genere sia nelle zone demaniali sia in mare, senza specifica autorizzazione dell’Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, previo parere della Capitaneria di Porto – Circondario marittimo di Roma e della Questura di Roma;

h) compiere atti o giochi che possano costituire pericolo ed arrecare molestie ai bagnanti, sempreché non avvengano nelle apposite aree recintate con reti trasparenti ed elevate sino ad un’altezza massima di 1 m. dal suolo a tal fine destinate (da rimuovere alla fine della stagione balneare) per le quali devono essere stipulate apposite polizze assicurative per prevenire ogni danno a terzi; dette aree e recinzioni devono essere autorizzate mediante specifico provvedimento precedentemente rilasciato da parte dell’Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale; è, altresì, vietato utilizzare reti di protezione orizzontali delle aree adibite a qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, giochi gonfiabili ecc.) e reti di protezione verticale di altezza superiore ad 1 metro dal piano di calpestio (spiaggia);

i) accendere fuochi o fornelli in ambienti diversi da quelli regolarmente adibiti a cucina;

j) ingombrare la fascia di arenile, estesa almeno 5 mt dalla battigia, con ombrelloni, stuoini, sedie e sdraio, tavoli, mosconi, pattini e barche o altro, ad esclusione dei mezzi di salvataggio e delle attrezzature per l’accesso al mare dei disabili; nel caso in cui l’arenile abbia estensione minore di 15 m., l’ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore a un terzo della profondità; tale fascia di arenile deve essere riservata al libero transito;

k) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti diversamente abili;

I) praticare attività ludico sportive sia sugli arenili sia negli specchi acquei immediatamente adiacenti, se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi, salva autorizzazione rilasciata dal Municipio Roma X dalla Capitaneria di Porto, ognuno per la parte di propria competenza;

m) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura in mare, sull’arenile e sulle spiagge, compresi i tratti di litorale riservati ai varchi liberi di accesso alla battigia;

n) ostacolare in qualsiasi modo il passaggio nei varchi liberi di accesso alla battigia; o) stendere o tinteggiare reti, pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;

p) esercitare l’attività di kitesurf, acquascooter, sci nautico, paracadutismo ascensionale, windsurf, surf da onda, scuole di vela, locazione e noleggio natanti da diporto, se non nei limiti e con le modalità previste dalla Capitaneria di Porto di Roma; è, altresì, vietato camminare fuori dai corridoi di lancio previsti, tenendo l’attrezzatura aperta al vento, nonché utilizzare le predette aree per attività diverse da quelle sopra citate;

q) lasciare in sosta, ancorare, depositare, anche temporaneamente, sulla spiagge e, in genere, sulle aree demaniali marittime, limitatamente alla stagione balneare, natanti al di fuori delle aree a questo eventualmente destinate, ad eccezione di quelli destinati al noleggio od alle operazioni di assistenza o salvataggio. L’attività di locazione di piccoli natanti a remi od a pedali, destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d’acqua, tavole a vela e piccole unità a vela od a motore, può essere esercitata esclusivamente previa autorizzazione e/o concessione da parte del Municipio X;

r) lasciare, dopo le h. 20,00, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altro tipo di attrezzature, sulle spiagge libere;

s) tenere accesi ad alto volume apparecchi di diffusione sonora (radio, lettori cd, dvd, mp3 e similari);

t) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei compresi fra la linea di battigia ed una linea parallela posta a mt. 1.500 con qualsiasi tipo di aeromobile ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

u) effettuare movimenti e spostamenti di sabbia non preventiva mente autorizzati, salvo minimi spostamenti di sabbia per livellamento stagionale;

v) alare o varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia;

w) campeggiare o pernottare anche senza l’ausilio di tende o sacchi a pelo;

x) usare filo spinato, recinzioni con aculei, offendicula e similari nonché recinzioni, siepi, barriere e, in genere, materiale di qualsivoglia natura e specie che possa, anche mediante stratificazione, impedire la libera visuale del mare. Le delimitazioni lungo i tre lati dell’arenile dato in concessione, ad esclusione di quello fronte mare, devono essere realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 metri dalla stessa, posso essere realizzate solo con materiali ecocompatibili e di facile rimozione che non superano 0,90 m. di altezza. Anche le delimitazioni dell’arenile verso terra non possono avere altezza superiore a 0,90 metri;

2.2. Per la disciplina dell’atterraggio e della partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e sulle spiagge libere, si rinvia a quanto appositamente disposto dalla specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto;

2.3. È auspicabile dotarsi di una torretta di salvamento amovibile da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell’assistente bagnante in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

Art. 3
ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

3.1. Fermo quanto disposto al successivo art. 9, l’orario di apertura dei servizi degli stabilimenti balneari è, di norma, stabilito dalle ore 9.00 alle ore 19.00, salvo preventivo provvedimento autorizzativo emesso in base alla legge ed ai regolamenti vigenti.

3.2. L’eventuale apertura dei servizi al di fuori di tale orario può essere effettuata solo su espressa autorizzazione dell’Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma; è, comunque, assolutamente vietato l’uso delle cabine per pernottamento, per consumo di cibi o per soggiornarvi oltre il tempo previsto per l’uso esclusivo a spogliatoio.

3.3. Oltre l’orario di apertura dei servizi degli stabilimenti è vietato l’utilizzo della spiaggia con attrezzature quali sdraio, lettini e ombrelloni, salvo il caso di iniziative preventivamente autorizzate dal predetto Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X.

3.4. Le attività di cui al punto 1.5 devono essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X.

3.5. La protrazione oraria per la chiusura delle attività stagionali di pubblico spettacolo, esecuzioni musicali ed intrattenimenti danzanti presso gli stabilimenti balneari del litorale lidense, considerata l’esigenza di valorizzare la vocazione turistico-balneare del territorio, tenuto conto altresì dell’esigenza della collettività alla quiete nelle ore notturne, delle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, è consentita fino alle ore 3,00 nei soli giorni del venerdì, sabato e prefestivi per la corrente stagione estiva, previa autorizzazione dell’Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X, ferma restando l’espressione del parere di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale e del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale. E’ in ogni caso obbligatorio assicurare il servizio di salvataggio.

Art. 4
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

4.1. Gli esercenti degli impianti balneari, ubicati sul demanio marittimo, devono conformarsi alle condizioni stabilite nell’atto concessorio nonché alle prescrizioni di cui all’Ordinanza della Capitaneria di Porto – Circondario marittimo di Roma, per quanto attiene l’organizzazione del servizio di assistenza e di salvataggio e l’uso degli specchi acquei.

4.2. Prima dell’apertura e durante tutta la stagione balneare, i concessionari e/o i gestori devono:

1. essere muniti di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
2. assicurarsi che tutti gli impianti, servizi ed attrezzature siano in perfetta efficienza e, laddove previsto, siano dotati di tutte le certificazioni necessarie;
3. predisporre un servizio efficiente di assistenza e salvataggio, conforme a quanto disposto dalla Capitaneria di Porto – Circondario marittimo di Roma;
4. esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza sindacale nonché le tariffe applicate per i servizi resi, esposte con autodichiarazione di conformità a quanto inviato agli uffici competenti;
5. essere dotati di idonee sistemazioni antincendio a norma;
6. delimitare l’arenile in concessione con materiali ecocompatibili e facilmente e rapidamente rimovibili non saldamente ancorati al suolo. Le delimitazioni non devono superare 0,90 mt, e non devono costituire pericolo per alcuno;
7. apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti balneari apposita cartellonistica multilingua delle dimensioni minime 40 cm x 50 cm, stabilite dalla Capitaneria, con la seguente dicitura “L’accesso e il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 m. destinati al libero transito anche ai fini della balneazione”;
8. lasciare sempre libera la fascia di 5 metri dalla battigia allo scopo di consentirne il libero transito, per motivi di sicurezza e fatta eccezione per i mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
9. garantire uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone disabili;
10. garantire che il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile sia tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e, in ogni caso, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 2 nonché delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 1161/2001 ed eventuali norme successive;
11. curare la perfetta manutenzione, la pulizia e l’igiene delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia dovrà essere effettuata prima o dopo l’apertura dell’esercizio ed i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia;
12. curare la pulizia e l’igiene dei tratti di arenile libero adiacenti all’area in concessione. La pulizia dell’arenile deve comunque avvenire prima o dopo l’orario della balneazione;
13. i concessionari degli stabilimenti interessati dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l’intero arco dell’anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio.

Art. 5
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

5.1. concessionari devono garantire il servizio di assistenza ai bagnanti secondo quanto previsto dalla specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto;

5.2. I gestori di aree demaniali marittime devono apporre, per le aree di propria competenza ed ove necessario, apposita cartellonistica con l’indicazione: “Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio”.

Art. 6
SPIAGGE LIBERE

6.1. Il Municipio Roma X è gestore delle spiagge libere destinate a pubblico uso distribuite lungo il litorale di seguito elencate:
a) spiaggia Idroscalo;
b) spiaggia compresa tra le Mura foranee di levante del Porto Turistico e lo stabilimento balneare denominato “Aneme e Core”;
c) spiaggia compresa tra lo Stabilimento “Aneme e Core” ed il tratto di arenile consegnato all’ “Istituto Tecnico Nautico Marcantonio Colonna”;
d) spiaggia compresa tra il civico 180 del Lungomare Paolo Toscanelli e lo Stabilimento Balneare “La Conchiglia” (fronte Colonia Vittorio Emanuele III);
e) spiaggia Piazzale Magellano, snc;
f) spiaggia compresa tra gli Stabilimenti “Delfino” e “Belsito” – Lungomare Caio Duilio (Ostia Levante);
g) spiaggia Piazzale dei Canotti, snc;
h) spiaggia compresa tra il Canale dei Pescatori e lo Stabilimento “Lega Navale”;
i) spiaggia compresa tra gli Stabilimenti “Bungalow” e “Bonaccia” – Lungomare Amerigo Vespucci;
j) fascia costiera della Tenuta di Castelporziano;
k) spiaggia di Capocotta.

L’elenco di cui sopra è consultabile sul sito istituzionale del Municipio Roma X digitando il seguente link: https:l/www.comune.roma.iUresources/cms/documents/AILB_arenile_dLpropria_competenza.pdf.

6.2. Sono precluse le attività balneari in prossimità dello sbocco a mare dei corpi idrici superficiali, dei porti canale e delle zone dedite alla navigazione; compete, pertanto, al Municipio Roma X l’apposizione di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sulle spiagge di cui alla lettera a) ed h).

6.3. Per le spiagge libere di cui alle lettere da b) a g) e da i) a j), il servizio di vagliatura e di pulizia dell’arenile è a cura del Municipio Roma X, durante il periodo della stagione balneare estiva determinata all’art. 1.

6.4. Nelle more dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi connessi alla balneazione su tutte le spiagge libere del litorale lidense, per la stagione balneare 2017, non è assicurato il servizio di assistenza e salvataggio.

6.5. E’ a carico del Municipio Roma X, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016, l’obbligo di apporre in prossimità delle aree di accesso alle spiagge libere di cui alle lettere da b) a g) e da i) a j), nonché sull’arenile, e comunque in luoghi ben visibili, apposita cartellonistica con la seguente dicitura: “attenzione balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio”, in osservanza delle prescrizioni di cui all’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 40/2016.

6.6. Per la spiaggia libera lettera f) i servizi di assistenza a mare, di vagliatura e di pulizia dell’arenile, sono espletati per tutta la durata della stagione balneare estiva 2017, dalla Società Delfino di Maria Giubilei e co. s.a.s. concessionaria dello Stabilimento Balneare Delfino sito in Piazzale Magellano n. 33, e dalla Società Nuova Belsito s.r.l. concessionaria dello Stabilimento Balneare Belsito, sito in Piazza Sirio snc, ciascuno per i 20 metri di arenile libero a confine con il proprio stabilimento. Per la restante parte i servizi di pulizia, vagliatura della spiaggia, assistenza e salvataggio a mare sono assicurati dal Municipio Roma X.

6.7. Per la spiaggia libera lettera i), i servizi di cui sopra spettano alla Società “II Bungalow s.r.l.” concessionaria dello Stabilimento Balneare “II Bungalow”, sito in Lungomare Amerigo Vespucci n. 140, ed alla Società “La Bonaccia s.r.l.” concessionaria dello Stabilimento Balneare “La Bonaccia” sito in Lungomare Amerigo Vespucci n. 146, ciascuno per i 20 metri di arenile libero a confine con il proprio stabilimento. Per la restante parte i servizi di pulizia, vagliatura della spiaggia, assistenza e salvataggio a mare, sono a cura del Municipio Roma X.

6.8. A seguito di rinuncia della Concessione Demaniale Marittima n. 23/2009, i servizi di assistenza a mare, di vagliatura e di pulizia del tratto di arenile sito in Roma, Lungomare Amerigo Vespucci n. 10, saranno assicurati durante il periodo della stagione balneare estiva 2017, dalla Società Gambrinus Stabilimento Balneare Urbinati S.r.l. concessionaria dello Stabilimento Balneare “Gambrinus” e dalla Società Clemens Mar S.r.l concessionaria dello Stabilimento Balneare “Venezia”, ciascuno per i 20 metri di arenile libero a confine con il proprio stabilimento. Per la restante parte i servizi di pulizia, vagliatura della spiaggia, assistenza e salvataggio a mare sono a cura del Municipio Roma X.

Art. 7
SPIAGGIA LIBERA CASTELPORZIANO

7.1 . La spiaggia libera di Castelporziano, con 1.810,00 mi di fronte mare, è compresa tra il Km. 6,000 della Via Litoranea (Canale Palocco) ed il Km. 7,500 della Via Litoranea (Fosso del Tellinaro).

7.2. Nelle more della definizione della procedura ad evidenza pubblica indetta il 21.04.2017 dal Municipio Roma X, per l’affidamento dei servizi di salvataggio connessi alla balneazione, non è assicurato il servizio di assistenza e salvataggio.

7.3. E’ obbligo per il Municipio Roma X apporre lungo la Via Litoranea in prossimità delle aree di accesso alla spiaggia libera di Castelporziano, nonché sull’arenile, ogni 100 metri, i cartelli informativi multilingue della balneazione non sicura, secondo le Ordinanze n. 23/2016 e n. 40/2016 della Capitaneria di Porto di Roma.

7.4. L’accesso degli animali domestici da compagnia, accompagnati dai proprietari, è consentito unicamente nel tratto di spiaggia compreso tra il Canale “Fosso del Pantanello” e la linea ­ fronte mare – di 1 00 mt. lineari verso levante, con ingresso sulla Via Litoranea, 10 cancello.

Art. 8
SPIAGGIA LIBERA CAPOCOTTA

8.1. La spiaggia libera Capocotta, con 2.440,00 mi di fronte mare, è compresa tra il km 7,600 e il km 10,100 della via Litoranea e confina a ponente con la Tenuta di Castel Porziano ed a levante con Torvajanica, per una estensione pari a circa 45 ettari, ricadendo nella Riserva Naturale Litorale romano.

8.2. Viste le Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 502, 503 e n. 1119/2017, nelle more dell’elaborazione di una procedura di gara di livello sovranazionale per l’affidamento della gestione dei servizi connessi alla balneazione, allo scopo di assicurare alla collettività le migliori condizioni per la fruibilità della spiaggia di Capocotta, per la stagione balneare 2017, i servizi di assistenza a mare, di salvataggio, di pulizia della spiaggia e del sistema dunale nonché dei servizi igienici sono assicurati dai gestori dei punti di ristoro presenti sul tratto di arenile di Capocotta.

8.3. E’ obbligo dei gestori di cui al punto 8.2 apporre i cartelli identificativi di cui alle Ordinanze n. 23/2016 e n. 40/2016 della Capitaneria di Porto di Roma.

Art. 9
LIBERO ACCESSO E TRANSITO PER ACCEDERE ALLA BATTIGIA

9.1. L’accesso alla battigia è libero in ogni orario, anche notturno, per tutto l’anno solare, mediante i varchi pubblici a questo adibiti nella misura di uno ogni 300 metri di costa, fermi restando il divieto di pernottamento e gli altri divieti di cui ai precedenti articoli.

9.2. Laddove nel raggio di 300 metri non siano presenti spiagge libere o spiagge libere con servizi che possano assolvere alla funzione di cui al comma precedente, è obbligatoria la realizzazione di un varco.

9.3. I varchi di cui ai commi precedenti possono essere realizzati anche all’interno delle aree in concessione agli stabilimenti balneari.

9.4. L’accesso alla battigia è, altresì, libero e gratuito anche mediante gli ingressi degli stabilimenti balneari.

9.5. I titolari delle concessioni demaniali marittime degli stabilimenti balneari hanno comunque l’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, anche ai fini della balneazione, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella Concessione.

9.6. L’accesso alla battigia deve essere sempre consentito anche qualora lo Stabilimento sia in prossimità di un fruibile varco pubblico di accesso. A tal fine i gestori degli stabilimenti balneari dovranno apporre visibilmente la cartellonistica.

9.7. È fatto divieto di apporre all’ingresso dello stabilimento indicazioni – quali, a mero titolo esemplificativo, “biglietteria”, “biglietti”, “ticket”, “titoli d’ingresso”, in qualunque lingua espresse – comunque idonee a indurre in errore in ordine alla totale gratuità dell’accesso e del transito per raggiungere la battigia. È fatto altresì divieto di chiudere od ostacolare in qualsiasi modo l’ingresso dello stabilimento destinato al libero accesso e transito mediante cancelli, porte, barriere, tornelli e, comunque, qualsivoglia installazione atta a selezionare gli ingressi pedonali.

Art. 10
ACCESSO E SERVIZI PER I DISABILI E PER LE MAMME CON BAMBINI FINO A 3 ANNI

10.1. Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare dei soggetti disabili e delle mamme con bambini, in passeggino, fino a 3 anni, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari e gli affidatari dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere di Roma Capitale dovranno, altresì, predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione ovvero in affidamento, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se i predetti non risultano riportati nel titolo concessorio ovvero nell’atto di affidamento.

10.2. Detti percorsi nonché le altre strutture riservate ai disabili, quali spogliatoi e servizi igienici, di cui alla Legge n. 104/1992, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

10.3. Anche se non è previsto nel titolo concessorio è fatto obbligo ai concessionari di dotare almeno uno dei servizi igienici di fasciatoio, apponendo idonea indicazione all’ingresso.

10.4. È altresì fatto obbligo ai concessionari di consentire l’uso dei servizi igienici, realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, di cui ai punti precedenti, rispettivamente, a tutti i disabili ed a tutte le mamme con bambini di età inferiore ai tre anni che ne facciano richiesta ancorché non siano utenti del relativo stabilimento.

10.5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, afferenti le spiagge libere in gestione al Municipio X, saranno assolti a cura del medesimo previa procedura ad evidenza pubblica.

Art. 11
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

11.1 . Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano anche alle spiagge libere con servizi gestite in convenzione ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 16.08.2016 con divieto assoluto di preposizionamento delle attrezzature noleggiabili.

11.2 I contravventori di quanto disposto nella presente Ordinanza – salvo che il fatto non costituisca reato – verranno sanzionati secondo le disposizioni vigenti in materia di Demanio Marittimo, con l’applicazione degli importi previsti nell’Ordinanza della competente Capitaneria di Porto n. 49 del 28 aprile 2017;

11.3. I proventi delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della presente Ordinanza verranno introitati da Roma Capitale.

11.4. Il corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha l’obbligo di far rispettare, per quanto di competenza, la presente Ordinanza.

11.5. È abrogata qualsiasi altra disposizione precedentemente impartita incompatibile con il presente provvedimento, relativamente alla disciplina dell’accesso alla spiaggia, uso degli arenili e visibilità del mare.

11.6. Il reiterarsi di comportamenti o azioni da parte dei concessionari contrari alle disposizioni della presente ordinanza ovvero l’accertamento anche di una sola violazione agli obblighi di cui all’art. 2, punto 2.1, lett. k), all’art. 4 punto 4.2, numeri 6 e 7, all’art. 9, punto 9.7, e all’art. 10, punto 10.1 della presente Ordinanza, daranno luogo all’avvio delle procedure di cui all’art. 47 del Codice della Navigazione – decadenza dalla Concessione Demaniale Marittima.

11.7. La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito internet istituzionale del Municipio Roma X all’indirizzo http://www.comune.roma.it/pcr/it/xiii_uni_org_ael.page.

11.8. Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

11.9. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare, nonché di affiggerne copia entro e non oltre il 15.05.2017; nelle more restano valide le disposizioni di cui all’Ordinanza C.S. n. 92 del 29.04.2016.

11.10. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza.

Art. 12
AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

12.1. Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l’acqua è molto fredda o se la temperatura dell’acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;

12.2. non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;

12.3. non fare il bagno in caso di assenza dell’assistenza ai bagnanti;

12.4. non tuffarsi se non si è provetto tuffatore e comunque se non si conosce il fondale;

12.5. non fare il bagno se non si è in perfette condizioni fisiche;

12.6. quando si segnala alle forze dell’Ordine ed alla Guardia costiera una qualsiasi emergenza, rimanere, se possibile, sul posto in cui si è assistito al fatto e fornire senza alcun timore le proprie generalità. Così facendo sarà più semplice essere ricontattati per ogni ulteriore dettaglio ed in tal si potrà aiutare anche significativamente il personale soccorritore, dando tutte le maggiori informazioni possibili ed aggiornamenti, sino all’arrivo del personale preposto o delle Forze dell’Ordine sul posto;

12.7. se si è stato troppo tempo all’esposizione solare si consiglia di entrare in acqua gradatamente bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;

12.8. evitare assolutamente di fare il bagno se si riconoscono i seguenti sintomi che precedono l’insolazione: “leggero mal di testa, vertigini, sensazioni di freddo, eccesivo fastidio alla luce”;

12.9. quando si fa il bagno non allontanarsi troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla propria imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;

12.10. non allontanarsi oltre 50 metri dalla riva, anche se si utilizzano materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento.

Art. 13
NORMA ETICA

13.1. E’ fatto obbligo di affissione all’interno dell’area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa cm. 70 x 100, dell’elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Lo stesso dovrà contenere i seguenti dati:
1. Ditta Concessionaria
2. Legale Rappresentante
3. Concessione Demaniale n …. del …. scadenza ….
4. Permesso a costruire/DlA n …… del ………. .
5. Dimensione dell’area in Concessione Demaniale Marittima fronte mare ml. profondità ml. ….
6. Dimensione area coperta autorizzata …
7. Numero massimo di ombrelloni. ..
8. Corridoio di lancio SI/NO
9. Bagnini n ….
10. Altri dipendenti. …
11. Varco per i cittadini: nel lido SI/NO; pubblico: SI/NO (a mt. …. ) SXlDX
12. Accessi agevolati per i disabili SI/NO (in caso negativo motivare)
13. Servizi igienici per i disabili SI/NO
14. Altri servizi per i disabili SI/NO (indicare quali) 15. Recinzione autorizzata (m. lineari …. ) tipologia.

 

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