«Con l’avvio del processo di statizzazione del “Paisiello”, possiamo finalmente dire di aver superato i dieci anni di difficoltà vissuti dall’istituto musicale di Taranto».
È quanto dichiarato dall’onorevole Ludovico Vico, dopo la riunione tenutasi questa mattina con il presidente, il direttore, i docenti e i dipendenti dell’istituto scolastico, alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti dei sindacati. L’incontro è stato organizzato all’indomani dell’approvazione in Senato del Decreto Legge 50/2017, con il quale si da corso alla graduale statizzazione e razionalizzazione degli Istituti AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale) non statali, tra cui il “Paisiello” di Taranto.
Ai fini dell'attuazione della norma, così come previsto dal comma 3 dell’art.22-bis del Dl, è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
«Dopo aver ottenuto di poter stabilire il processo di statizzazione – ha detto Vico – abbiamo avuto una disponibilità di risorse, che stabiliscono nel quadriennio la fase di statizzazione in base alla costituzione di una graduatoria. In quella graduatoria bisognerà assegnare a Taranto i primi posti (fra i 18 istituti musicali in tutta Italia) nell’assegnazione dei 20milioni».
«Agli amici del Paisiello, all’associazione e al sindacato – ha aggiunto il parlamentare ionico – ho suggerito un percorso che metta in moto questo meccanismo. Un percorso che faccia assumere questa priorità dal Cis - Contratto istituzionale di sviluppo, che rappresenta un tavolo intermedio del Governo a Taranto -, dal momento che, dal 31 ottobre prossimo, per il “Paisiello” si pongono dei problemi di governance. Ritengo che la struttura della graduatoria debba tenere conto innanzitutto delle situazioni di emergenza».
«Personalmente – ha concluso il deputato Dem - sono ottimista! Le difficoltà vissute in questi anni, le abbiamo superate anche grazie ai sindacati, al personale docente di questo istituto e all’associazione Paisiello. I 20 milioni sono più che sufficienti per i primi istituti pareggiati per il quali si procederà alla statizzazione, tra i quali stiamo lavorando tutti affinché rientri il “Paisiello”. Entro questo percorso sono fiducioso che, se in questa città così complessa si continuerà a fare squadra, il risultato sarà a portata di mano».
Nuova formulazione del 26/05/17
Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali).
1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie di belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2, saranno oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipularsi tra ciascun ente ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni per l'anno 2017, 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6.
6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali viene determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».
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