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Venerdì, 09 Marzo 2018 06:35

Rifiuti - End of Waste, spetta allo Stato e non alle regioni stabilire i criteri

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La IV sezione del Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza del Tar Veneto n. 1422/2016, ha affermato in via di principio che spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare le ulteriori tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti, ma come “materia prima secondaria” a valle delle operazioni di riciclo.

l caso ha interessato un’impresa che era già stata autorizzata ad una attività sperimentale per il trattamento ed il recupero dei rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici, per un periodo di due anni, alla quale la Giunta regionale Veneto ha poi respinto la richiesta di qualificare le attività svolte nel proprio impianto industriale, come attività di recupero “R3”, poiché, per tali materiali, la normativa comunitaria al momento non lo prevede. Il giudice di primo grado (Tar Veneto n. 1422 del 2016) aveva accolto il ricorso dell’impresa e conseguentemente annullato il diniego, ritenendo che in mancanza di espresse previsioni comunitarie, l’amministrazione potesse valutare caso per caso.
Il giudice di appello, nella sentenza n. 1129 del 2018, senza entrare nel merito tecnico della questione, ha osservato, alle luce dell’art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE riguardante la “cessazione della qualifica di rifiuto” che: a) la disciplina della cessazione della qualifica di “rifiuto” è riservata alla normativa comunitaria; b)  quest’ultima ha previsto che sia comunque possibile per gli Stati membri valutare altri casi di possibile cessazione; c) tale prerogativa tuttavia compete allo Stato e precisamente al Ministero dell’Ambiente,  che deve provvedere con propri regolamenti.
Secondo alcuni tecnici il rischio di questa sentenza  è che si rallenti fino alla paralisi il rilascio delle autorizzazioni per il riciclo di tutte le categorie di rifiuto che non siano già contemplate da criteri “end of waste” nazionali o comunitari, oppure contenute nel decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998, che stabilisce i parametri guida di circa 200 procedure di recupero per altrettante tipologie di rifiuti. Procedure nate, come spiega Luigi Palumbo di riciclanews.it, “per permettere alle imprese, in particolari condizioni, di riutilizzare i propri scarti di produzione”, ma il cui l’elenco viene utilizzato da venti anni da province e regioni come testo di riferimento anche per valutare le richieste di autorizzazione per gli impianti di riciclo.

La sentenza del TAR è disponibile al seguente link

L’articolo completo con  la spiegazione dettagliata del caso e le possibili conseguenze a cura di  Luigi Palumbo è disponibile al seguente link

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