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Lunedì, 17 Settembre 2018 03:56

Taranto - inquinamento killer - Un esposto dei cittadini contro lo Stato da inviare per la tutela della salute

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Il 4 novembre 1950 la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), è entrata in vigore il 3 settembre 1953, in cui viene riconosciuta in capo ai singoli cittadini una serie di diritti e libertà che in gran parte facevano riferimento alle costituzioni degli Stati membri.

La Convenzione ha subito un’evoluzione nel corso degli anni, venendo integrata con quattordici protocolli, che la hanno adattata alle esigenze del contesto internazionale in continua evoluzione, ad esempio in relazione al ruolo sempre crescente dell’Unione Europea. Caratteristica della Convenzione è l’istituzione di una Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) a carattere permanente.

Le competenze della Corte si estendono, ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione, “a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione” stessa, ma la peculiarità è sicuramente quella di prevedere, oltre al ricorso interstatale (art. 33), il sistema del ricorso individuale (art. 34), in base al quale qualsiasi persona fisica, oltreché gruppi di privati o organizzazioni non governative (ONG), possono ricorrere alla Corte nel caso in cui ritenga di essere vittima della violazione dei principi stabiliti dalla Convenzione o dai suoi protocolli; le condizioni di ricevibilità stabilite all’articolo 35 implicano che vengano prima esauriti i ricorsi interni, che il ricorso sia presentato entro sei mesi dalla sentenza definitiva interna e che non sia né anonimo, né identico ad altri precedentemente esaminati dalla Corte.

Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri dell’Unione ha modificato il quadro di tutela dei diritti dell’uomo ed ha inciso profondamente sul ruolo che la CEDU assume nei confronti dell’ordinamento dell’UE e, di conseguenza, degli ordinamenti degli Stati membri.

L’ex Presidente della Commissione AIA del Ministero dell’Ambiente Avv. Maurizio Striano oggi operante a Londra rimosso insieme a tutta la Commissione dal Ministro Prestigiacomo dopo il Consiglio dei Ministri di giugno 2008, ha redatto un esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti nel seguito riportato.

La Commissione della quale ero componente e vice presidente a mio parere cadde proprio su Ilva e sull’ Accordo di Programma che era in elaborazione e che fu firmato Bari nell'aprile 2008. Accordo per le autorizzazioni integrate ambientali per tutto il distretto industriale di Taranto e che menti fini e talpe probabilmente viste le gloriose carriere postume informarono chi ne era interessato. A questo si sommavano 30 miliardi di lavori messi in discussione dalla rescissione dei contratti per l’alta velocità Genova/Milano, Brescia/Verona e Verona/Padova. Nel seguito la copia dell’esposto che si chiede di condividere firmandola e inviandola alla Corte dei Conti.

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
Via G. Matteotti 56. 70121 BARI
Ill.mo sig Procuratore,
Io sottoscritt…………………..……., residente in………..
Espongo alla S.V. quanto segue.
1. La Corte Europea Dei Diritti dell’Uomo, con sentenza del 24 marzo 2015 non ha accolto la richiesta di condanna dello Stato Italiano avanzata da una donna residente a Taranto per avere contratto la leucemia. La Corte ha ritenuto ammissibile la domanda nei confronti dello Stato Italiano ma ha escluso , nel caso concreto, l’esistenza del nesso di causalita’ fra la patologia denunciata e l’inquinamento provocato dagli stabilimenti ILVA di Taranto. Precisamentel la CEDU ha affermato che “Fatti salvi i risultati degli studi scientifici futuri, la Corte non può che constatare che la ricorrente non ha provato che alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili all’epoca dei fatti di causa, l’obbligo imposto al Governo di proteggere la sua vita, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale sia stato violato.”

2. I fatti su cui si e’ pronunciata la Corte risalgono al 2006 , epoca in cui non erano ben chiare ne’ la gravità dell’inquinamento , ne’ la stretta relazione fra esso e numerose patologie, fra le quali particolarmente ripugnanti quelle che colpiscono feti e bambini. Lo Stato Italiano, inoltre, ha più volte prorogato I termini per la attuazione delle prescrizioni impartite alla ILVA con la Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012, con cio’ ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la famosa sentenza del 2012 e pertanto rendendo palese la sua condotta omissiva alla quale sono imputabili, sul piano della responsabilità civile ed amministrativa, morti e malattie. 
3. Sono attualmente pendenti presso la CEDU numerosi ricorsi con I quali e’ stata nuovamente richiesta la condanna dello Stato Italiano. Ove la CEDU dichiarasse la responsabilità dello Stato Italiano questi sarebbe esposto a dovere risarcire alle vittime, presenti e future, una somma non inferiore ad un miliardo di euro per anno. Questa somma deriva dai dati che si possono trarre dalla perizia medico epidemiologica acquisita al fascicolo del dibattimento attualmente in corso dinanzi alla Corte di Assise di Taranto nel processo denominato “ambiente svenduto”, moltiplicati per il risarcimento medio del danno liquidato dalla giustizia ordinaria in caso di lesioni o di morte. 
Chiedo pertanto che la S.V. , svolta ogni opportuna indagine, promuova ogni azione utile per evitare l’aggravarsi dei danni  concreti ed attuali, che subiscono I cittadini di Taranto. 
Con osservanza 
……………………………………………………..

Chiunque e non solo I residenti a Taranto possono inviare l’esposto.
Basta una semplice lettera e non e’ richiesta alcuna autenticazione della firma.
I cittadini di Taranto hanno bisogno della solidarietà degli italiani. Costa solo un copia ed incolla la stampa di un foglio ed un francobollo.”-

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