ANNO XVIII Aprile 2024.  Direttore Umberto Calabrese

Giovedì, 08 Agosto 2019 20:35

Sicurezza bis, Mattarella firma ma rileva criticità

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, il dl Sicurezza bis, e ha contestualmente inviato una lettera ai presidenti del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ne dà notizia un comunicato del Quirinale.

 

Per il presidente Mattarella, le sanzioni amministrative di un milione di euro e della confisca dell'imbarcazione, previste dal decreto legge sicurezza bis, non appaiono ragionevoli, in quanto "non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate" e quindi viene affidato "alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità".

Una sanzione, ricorda il Presidente della Repubblica, che in virtù di una recente sentenza della Corte costituzionale, è paragonabile ad una di carattere penale e che potrebbe essere applicata semplicemente anche ad una barca a vela entrata in acque territoriali senza autorizzazione e con un solo naufrago.

"Per effetto di un emendamento, nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali - per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per violazione alle norme sull’immigrazione- la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile -ricorda Mattarella- è stata aumentata di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel massimo, determinato in un milione di euro, mentre la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria della nave non risulta più subordinata alla reiterazione della condotta".

"Osservo che, con riferimento alla violazione delle norme sulla immigrazione non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate. Non appare ragionevole –ai fini della sicurezza dei nostri cittadini e della certezza del diritto– fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità. Devo inoltre sottolineare che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 112 del 2019, ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti".
I contenuti del decreto legge sicurezza bis, scrive ancora il Colle, "appena promulgato sono stati, in sede di conversione, ampiamente modificati dal Parlamento e non sempre in modo del tutto omogeneo rispetto a quelli originari del decreto legge presentato dal governo. Al di là delle valutazioni nel merito delle norme, che non competono al Presidente della Repubblica, non posso fare a meno di segnalare due profili che suscitano rilevanti perplessità".
"Come correttamente indicato all’articolo 1 del decreto convertito - spiega il Quirinale -, la limitazione o il divieto di ingresso può essere disposto 'nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia', così come ai sensi dell’articolo 2 'il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale'. Nell’ambito di questa la Convenzione di Montego Bay, richiamata dallo stesso articolo 1 del decreto, prescrive che 'ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batta la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo'".

E ancora: non applicare la causa di non punibilità per la 'particolare tenuità del fatto' alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, 'quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni', come previsto nel decreto legge sicurezza bis, "solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza" , in quanto "include un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e articolate categorie: vigili urbani, gli addetti alla viabilità, i dipendenti dell’Agenzia delle entrate, gli impiegati degli uffici provinciali del lavoro addetti alle graduatorie del collocamento obbligatorio, gli ufficiali giudiziari, i controllori dei biglietti di Trenitalia, i controllori dei mezzi pubblici comunali, i titolari di delegazione dell’Aci allo sportello telematico, i direttori di ufficio postale, gli insegnanti delle scuole, le guardie ecologiche regionali, i dirigenti di uffici tecnici comunali, i parlamentari".

In pratica, è la considerazione del Capo dello Stato, è sufficiente che in momento di rabbia si arrivi a un diverbio con un esponente delle categorie indicate per rischiare una condanna ad una pena minimo di sei mesi, senza che il giudice possa applicare la lieve entità che porta al non luogo a procedere.

"Non posso omettere di rilevare - afferma Mattarella a proposito delle disposizione sul pubblico ufficiale - che questa norma – assente nel decreto legge predisposto dal governo- non riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze dell’Ordine ma include un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e articolate categorie, tutti qualificati –secondo la giurisprudenza- pubblici ufficiali, sempre o in determinate circostanze".

"Questa scelta legislativa -rileva il Capo dello Stato- impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente per l’ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare 'allarme sociale'".

Mattarella segnala poi l'incongruenza di non aver compreso in questa categoria anche i magistrati in udienza. "In ogni caso, una volta stabilito, da parte del Parlamento, di introdurre singole limitazioni alla portata generale della tenuità della condotta, non sembra ragionevole -scrive Mattarella- che questo non avvenga anche per l’oltraggio a magistrato in udienza (di cui all’articolo 343 del codice penale): anche questo è un reato 'commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni' ma la formulazione della norma approvata dal Parlamento lo esclude dalla innovazione introdotta, mantenendo in questo caso l’esimente della tenuità del fatto".

Per questo, il presidente della Repubblica rimette "alla valutazione del Parlamento e del governo l'individuazione dei modi e dei tempi di un intervento normativo sulla disciplina in questione", per correggere le parti che a suo giudizio vanno modificate. Adnkronos

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