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Domenica, 08 Settembre 2019 12:18

Lecce - Autoscuole e IVA. Niente panico. L’autorevole parere del tributarista Maurizio Villani

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Lo “Sportello dei Diritti” pronto ad intervenire in ausilio delle autoscuole sulla recente diffusione della sentenza della Corte di Giustizia UE (CGUE) sull’Iva e le scuole guida.

Sentenza del 14 marzo 2019 relativa alla causa C – 449/2017, che ritiene che l’esenzione IVA non si debba applicare alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientrerebbe in quelle di ambito scolastico e/o universitario, ha gettato nello scompiglio un intero mondo, quale quello delle “scuole guida” che sinora hanno sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72. Ciò perché le attività didattiche – formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, hanno sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72, uniformandosi così alle interpretazioni fiscali fornite dall’Agenzia delle Entrate sin dal 2005. Come detto e come si legge sulla cronaca di questi giorni, tale apparente novità, sta creando grave turbamento e rischi economici alle scuole guida, che per quanto approssimativamente affermato da alcune fonti di stampa e non solo, rischierebbero di dover pagare rilevanti somme per l’IVA non riscossa a partire dall’anno 2014, pur avendo rispettato scrupolosamente le indicazioni e precisazioni fatte dall’Agenzia delle Entrate sin dal 2005, ossia ben 14 anni or sono. Proprio per quanto sta accadendo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, abbiamo chiesto l’opinione più autorevole al fine di cercare di mettere ordine al caos che inevitabilmente sta comportando la decisione dei giudici del Lussemburgo in commento e ci siamo rivolti all’avvocato Maurizio Villani, tributarista di gran fama, che nell’articolo seguente - che pubblichiamo affinché conosca la massima diffusione possibile - ha spiegato in maniera dettagliata il quadro normativo vigente e la possibilità di contestare innanzi alle Commissioni Tributarie gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2014 al 2018 che potranno essere notificati dall’Agenzia delle Entrate. Peraltro, non possiamo non unirci anche all’appello dell’avvocato Villani per un immediato intervento immediato del legislatore, con decreto legge del Governo appena insediato, per risolvere la delicata questione fiscale sanando il passato e rendendo, al limite, applicabile l’IVA a partire dall’ 01 gennaio 2020 per dare la possibilità ai contribuenti di potersi organizzare a livello amministrativo e fiscale e quindi per evitare gravi danni economici e finanziari alle scuole guida, nonché un rilevante contenzioso tributario. In ogni caso, lo “Sportello dei Diritti”, come ha già fatto in passato in numerose controversie collettive che hanno visto il successo di cittadini e contribuenti di fronte al Fisco, sarà prontamente a disposizione con il suo staff e con l’avvocato Maurizio Villani per assistere tutte quelle imprese di autoscuola nel momento in cui riceveranno i possibili avvisi di accertamento in questione. Di seguito, quindi, provvediamo a pubblicare l’articolo del tributarista su “Autoscuole ed Iva. Modalità operative e di contestazione”.

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