Premesso:
- Che il periodo estivo vede ogni anno nella nostra città un notevole afflusso di pubblico legato anche alle tante manifestazioni che animano il centro abitato e le aree rurali;
- Che al fine di evitare che si verifichino inconvenienti legati all’uso improprio di bottiglie di vetro e/o lattine, con conseguente pericolo per l’incolumità delle persone e per l’ordine pubblico, è opportuno vietarne o, comunque, limitarne la commercializzazione;
- Ritenuto opportuno prevedere che la disciplina della materia, mediante ordinanza, abbia una durata temporale limitata al periodo in cui nel centro storico si realizzino attività e manifestazioni che richiamino un considerevole afflusso di persone, specialmente nelle ore serali e notturne;
- preso atto che così come stabilito dal Ministero dell’Interno con decreto 5 agosto 2008 (pubblicato G.U. 186 del 9 agosto 2008) all'art. 1 sono state definite le nozioni giuridiche di incolumità pubblica e sicurezza urbana: "... per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile la coesione sociale";
Visto il D. Lgs. N. 267/2000, ed in particolare l’art. 54 comma 2;
Visto il Testo Unico di Pubblica Sicurezza;
ORDINA
Che gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio in sede fissa e/o su aree pubbliche, i distributori automatici, nonché le attività artigianali che vendono o somministrano prodotti confezionati in bottiglie di vetro e/o lattine, dalle ore 21.00 del 1 Luglio 2015 alle ore 8.00 del 30/09/2015, non cedano a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro e/o lattine.
I contravventori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 C.P. e che i provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio saranno adottati con le modalità previste dall’art. 5 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Le forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.