ONOREVOLI SENATORI! Con la presente proposta d'inchiesta parlamentare s'intende istituire una commissione d'inchiesta monocamerale sul grave fenomeno dello sfruttamento d'impiego di manodopera italiana e straniera nel settore, agricolo, edile, manifatturiero e dell’autotrasporto in Italia.
Già nelle precedenti legislature, il Senato ha avuto modo di occuparsi di alcuni aspetti propri a questo fenomeno, con particolare riguardo al caporalato di ambito prettamente agricolo e legato geograficamente al Mezzogiorno d'Italia.
La necessità di istituire questa nuova commissione d'inchiesta nasce però dall'esigenza di affrontare in modo diretto e approfondito l'ormai evidente mutazione che il fenomeno del caporalato sta compiendo.
Negli ultimi due decenni, infatti, questo fenomeno ha subito radicali e profondi cambiamenti in alcuni dei suoi tratti più tipici e precipui, restituendo, in alcuni casi, forme talmente evolute che rischiano di essere difficilmente assimilabili e riconducibili alla tradizionale fattispecie di questo fenomeno, limitando di fatto l'azione per una loro sanzione e persecuzione.
Se in passato il caporalato si estrinsecava, essenzialmente e soprattutto, in una forma degenerata di sfruttamento del lavoro femminile, assegnando una quota molto marginale alla presenza extracomunitaria, da tempo ormai non è più così.
I crescenti movimenti migratori provenienti dall'Africa, dalla Penisola balcanica, dall'Europa orientale e dall'Asia hanno sensibilmente colmato la platea dei possibili soggetti che possono essere coinvolti nelle maglie di tale sfruttamento.
Così come, se tradizionalmente il caporalato si caratterizzava per il suo essere quasi esclusivamente legato al settore agricolo ed edilizio, le nuove formule occupazionali, declinate secondo criteri di iperflessibilità e in linea con un mercato del lavoro sempre più destrutturato, contribuiscono in alcuni ambiti ad introdurre in maniera surrettizia nuove fattispecie di questo tipo di sfruttamento.
Siamo di fronte, quindi, ad una vera e propria evoluzione e mutazione genetica di tale fenomeno, dove l'elemento costante, associato allo sfruttamento del lavoratore, sembra rimanere il rischio della proliferazione e dell'interesse della criminalità, oltre che di sempre nuove forme di illiceità, a volte anche mitigate, come il cosiddetto "lavoro grigio", ovvero quel fenomeno che interessa in speciale modo le aziende del tessile abbigliamento che rilasciano buste paghe a norma di contratto ma con meno giornate denunciate rispetto a quelle lavorate, realizzando in tal modo una evasione contributiva e fiscale e un danno economico e morale per il lavoratore.
I più recenti fatti di cronaca spingono pertanto verso un necessario approfondimento al fine di assumere efficaci iniziative di contrasto a quella che resta una forma di schiavitù.
La proposta di inchiesta si compone di 8 articoli.
Il primo è istitutivo della Commissione e ne stabilisce la composizione. Il secondo specifica i compiti. L'articolo 3 sancisce i poteri della Commissione, mentre l'articolo 4 tratta dell'acquisizione di atti e documenti. L'articolo 5 dispone dell'obbligo del segreto. L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza. L'articolo 7 rimanda l'organizzazione della Commissione ad un regolamento interno e l'art 8, infine, indica i termini dei lavori.
Art. 1
(Istituzione e composizione)
1. E' istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato della Repubblica, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato e dello sfruttamento della manodopera straniera nel settore agricolo, edile, manifatturiero e dell'autotrasporto, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da venti Senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
3. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
4. L'Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezioni del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il senatore più anziano.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede a norma del comma 4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
Art. 2
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione svolge le proprie indagini accertando:
a) Il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera, nonché la regolarità dei versamenti fiscali e contributivi, in particolare, da parte delle imprese che ricevono contributi comunitari, statali e regionali;
b) Il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori;
c) Il rispetto dei diritti dei lavoratori con particolare riferimento alle condizioni di lavoro, di abitazione, di vita e di salute, nonché alle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori stranieri, anche in linea con quanto stabilito dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990;
d) L’entità e le modalità dell’evasione contributiva nelle zone interessate dal fenomeno del cosiddetto «caporalato» da parte delle imprese del settore agroalimentare che impiegano manodopera tramite l’intermediazione dei «caporali»;
e) Le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale operate da parte dei «caporali» e dei datori di lavoro stessi nei confronti della manodopera femminile, nonchè il fenomeno della prostituzione legato all’assunzione dei lavoratori stessi;
f) Le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non autorizzato di manodopera a fini di lucro, con particolare riferimento alla penetrazione della criminalità organizzata nel settore agroalimentare anche tramite il controllo del trasporto illegale dimanodopera;
Art. 3
(Poteri)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami di cui all'articolo 2, comma 1, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’Autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
Art. 4
(Acquisizione di atti e documenti)
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’Autorità Giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonchè copie di Atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può
essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
Art. 5
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonchè la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
Art. 6
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme le competenze dell’Autorità Giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di stato e militare.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Art. 7
(Organizzazione interna)
1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.
5. Le sedute della commissione sono pubbliche salvo che la commissione medesima disponga diversamente.
6. La Commissione cura l’informatizzazione e la pubblicazione dei documenti da essa prodotti nel corso della sua attività.
7. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.
8. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Bilancio interno del Senato della Repubblica.
9. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.
Art. 8
(Relazione)
La Commissione, la cui durata è fissata per l'intera legislatura, presenta relazioni specifiche sulle risultanze emerse, al termine dei suoi lavori.