La IV sezione del Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza del Tar Veneto n. 1422/2016, ha affermato in via di principio che spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare le ulteriori tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti, ma come “materia prima secondaria” a valle delle operazioni di riciclo.