ANNO XIX Aprile 2025.  Direttore Umberto Calabrese

La IV sezione del Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza del Tar Veneto n. 1422/2016, ha affermato in via di principio che spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare le ulteriori tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti, ma come “materia prima secondaria” a valle delle operazioni di riciclo.

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