Print this page
Sabato, 13 Luglio 2019 03:07

Corte di Giustizia: risarcimento anche per i voli in ritardo di collegamento al di fuori dell'UE.

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Ancora importante sentenza della Corte di Giustizia UE a favore dei viaggiatori. Secondo la decisione i viaggiatori hanno diritto al risarcimento anche se un volo di collegamento al di fuori dell'UE è in ritardo: il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subìto un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione del secondo volo, operato da un vettore aereo non comunitario.

Il termine per agire per il risarcimento dipende dalla legislazione nazionale.

Per fortuna che c’è la Corte di Giustizia a chiarire quali siano i termini ed i modi per agire a tutela dei propri diritti nella delicata materia dei trasporti dei passeggeri quando la legge ed i giudici nazionali non si uniformano al diritto vigente nell’area comune. Così Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ritiene opportuno passare in rassegna un'importante decisione pubblicata in data odierna dalla Corte. Secondo la sentenza, nella causa C-502/18, i viaggiatori hanno diritto al risarcimento per un volo in coincidenza ritardato al di fuori dell'UE, anche se il volo in coincidenza non è stato offerto da una compagnia aerea europea. Nel caso specifico upasseggeri hanno effettuato ciascuno, presso il vettore aereo ceco České aerolinie, una prenotazione unica per un volo da Praga (Repubblica ceca) a Bangkok (Thailandia) via Abou Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La prima tratta di tale volo in coincidenza, operata da České aerolinie tra Praga e Abou Dhabi, è stata eseguita conformemente al piano di volo e il volo è giunto puntuale ad Abou Dhabi. Per contro, quanto alla seconda tratta, operata, nell’ambito di un accordo di code-sharing, dal vettore aereo non comunitario Etihad Airways tra Abou Dhabi e Bangkok, il volo ha subìto un ritardo all’arrivo di 488 minuti. Tale ritardo di più di tre ore può dar luogo a una compensazione pecuniaria dei passeggeri ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei 1. I passeggeri hanno proposto, dinanzi ai giudici cechi, ricorsi contro České aerolinie perché venga loro riconosciuta la compensazione prevista dal regolamento. České aerolinie, tuttavia, contesta in giudizio la fondatezza di detti ricorsi adducendo di non poter essere considerata responsabile del ritardo del volo da Abou Dhabi a Bangkok poiché volo operato da altro vettore aereo. Adito in appello, il Městský soud v Praze (corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca) domanda alla Cort

Read 695 times