Ancora l'Ager, dunque, sotto la lente di ingrandimento del consigliere regionale tarantino, già autore di una precedente iniziativa nei confronti dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti sempre per quanto riguarda l'affidamento di incarichi esterni. Questa volta a far prendere carta e penna al consigliere Liviano è stata la nomina, avvenuta nel corso del 2017 (scadenza 31 dicembre dello stesso anno) e prorogata a tutto il 2018, di 11 consulenti, per un totale di oltre 200mila euro per il 2017 e di oltre 280mila euro per il 2018, per incarichi vari di supporti quali amministrativo, informatico, specialistico ingegneristico, legale contabile, relazioni esterne.
Tra gli 11 consulenti nominati nel 2017, fa notare Liviano nell'interrogazione, cinque, dai curricula presentati, “risultano essere dipendenti di enti pubblici e che in nessuno dei decreti di nomina vengono esplicitate le modalità ed i criteri di scelta con le quali sono stati individuati i consulenti, tenendo presente che la normativa in materia, per questo tipo di procedure amministrative, è da ricercare nell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001”.
Proprio quella che potrebbe essere stata l'inosservanza dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 nella nomina dei 5 consulenti in questione ha portato Liviano a presentare questa nuova interrogazione con la quale chiede ai presidenti Loizzo e Emiliano e al direttore dell'Ager, Grandaliano, se a loro parere “non ricorrano, nelle fattispecie specifiche, casi di mala gestio tali da far pensare alla sussistenza di un danno erariale in capo all'Ente e se gli importi erogati dall'Ager nei confronti dei cinque dipendenti pubblici sopra indicati, per complessivi € 105.000,00 riferiti all'anno 2017, siano stati comunicati, nel rispetto dei tempi e modalità, ai competenti uffici che curano l'Anagrafe delle prestazioni, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dall'art.9 del citato d.lgs. 165/2001”. Infine il consigliere regionale del Gruppo Misto chiede di sapere se, per le motivazioni indirette, “non risultino forse nulli i prefati decreti in questione e se non sussistono forse le responsabilità previste dall'art.7 comma 6 del T.U. sul lavoro pubblico quando sostiene che il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.