ANNO XVIII Aprile 2024.  Direttore Umberto Calabrese

Giovedì, 31 Gennaio 2019 08:21

Bari – Regione ancora un interrogazione di Liviano sulle consulenze esterne dell'agenzia della gestione dei rifiuti

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La probabile inosservanza dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 nell’affidamento, tramite altrettanti decreti, di 2 collaborazioni esterne per consulenze tecnico-giuridiche da parte del direttore generale Ager, avv. Gianfranco Grandaliano, a professionisti che già avevano ricoperto incarichi all’interno della stessa Agenzia, è alla base di una nuova interrogazione a risposta scritta che, sull’argomento, il consigliere regionale del Gruppo Misto, Gianni Liviano, ha inviato al presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, al presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, e al presidente e al direttore generale dell’Ager, l’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti.

Nell’interrogazione, il consigliere Liviano chiede di sapere se per il presidente Loizzo e per il presidente Emiliano “non ricorrano, nelle fattispecie specifiche, casi di mala gestio tali da far pensare alla sussistenza di un danno erariale in capo all'Ente” e se “non risultino forse nulli i prefati decreti in questione e se non sussistono forse le responsabilità previste dall'art.7 comma 6 del T.U. sul lavoro pubblico quando sostiene che il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”. Inoltre, il consigliere regionale tarantino chiede che venga fornita “evidenza documentale con data certa e protocollo informatico, come da disposizione del Codice dell’Amministrazione Digitale, di ogni relazione presentata da tutti i consulenti che hanno sottoscritto gli incarichi di consulenza nelle annualità 2017 e 2018, oggetto dell' interrogazione del 17 dicembre scorso (istanza allegata all’interrogazione presentata), quali atti propedeutici per le relative liquidazioni degli specifici emolumenti”.

Di seguito il testo dell’interrogazione

 

 

Alla c.a.

 

Presidente del Consiglio della Regione Puglia

dott. Mario Loizzo

 

Presidente della Regione Puglia

dott. Michele Emiliano

 

Presidente AGER

 

Direttore Generale AGER

avv. Gianfranco Grandaliano

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

 

OGGETTO: NOMINE AGER

 

PREMESSO

 

- che in data 13/02/2017 con decreto n. 13 il (già) commissario ad acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo di rifiuti (Ager) avv. Grandaliano ha nominato, persei mesi, omissis in qualità di omissis perl'attività di supporto del commissario ad acta dell'agenziaterritoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione delciclo dei rifiuti;

- che, alla scadenza dell'incarico precedente, in data 01/08/2017 condecreto n. 59 il (già) commissario ad acta dell'Ager ha nuovamentenominato omissis al ruolo di omissis dell'Ager fino al31/12/2017;

- che con decreto n. 121 del 29/12/2017 del (già) commissarioGrandaliano, omissis è stata confermata quale omissis sino alla nomina del Direttore Generale;

- che con decreti n. 66/17 e n. 122/17 il (già) commissario ad actadell'Ager ha nominato omissis dal 17/8/17 sinoalla nomina del Direttore Generale;

- che con decreto n. 1 (prot. 4872) del 01/10/2018 il direttoregenerale dell'Ager avv. Grandaliano ha affidato omissis l'incarico di collaborazione esterna qualificata per laconsulenza tecnico giuridica a far data dal 1/10/2018 e sino al30/04/2019 ;

- che con decreto n. 2 (prot. 4898) del 02/10/2018 il direttoregenerale dell'Ager avv. Grandaliano ha affidato omissis l'incarico di collaborazione esterna qualificata perla consulenza tecnico giuridica a far data dal 2/10/2018 e sino al30/04/2019 ;

- che dal decreto n. 1 (prot. 4872) e n. 2 (prot. 4898) si evince cheil riferimento normativo atto a giustificare il reclutamento dientrambi omissis ("risorsa extra organico")sarebbe l'art. 6 del d. lgs. 165/2001 (nel "CONSIDERATO" del decretocosì si legge: "...l'art. 6 dlgs. 165/2001 consente alle pubblicheamministrazioni di reperire all'esterno risorse che permettano disoddisfare esigenze connotate da carattere temporaneo e richiedentielevata professionalità, senza dover ricorrere ad assunzioni dipersonale di ruolo ovvero in assenza al proprio interno di determinateprofessionalità, di procedere all'incarico di consulenza in favore dideterminati soggetti che abbiano i requisiti di professionalità edesperienza", così come nel successivo “RITENUTO CHE” del citatodecreto si legge: “… devono ritenersi soddisfatti i requisiti dilegittimità previsti dal cit. art. 6 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001”);

- che omissis, così come indicato nel suo c.v.allegato al sopra citato decreto n. 1, è un omissis;

- che dal citato decreto n. 1 si evince che l'incarico assegnatoconsiste: "nell'AFFIDARE omissis l'incarico dicollaborazione altamente qualificata per la consulenzatecnico-giuridica a far data dal 01/10/2018 e sino al 30/04/2019 checon apposito disciplinare verrà dettagliato", enucleando altresì inquattro specifici punti le attività oggetto del citato incarico;

- che dal citato decreto n. 2 si evince che l'incarico assegnatoconsiste: "nell'AFFIDARE omissis l'incaricodi collaborazione altamente qualificata per la consulenzatecnico-giuridica a far data dal 02/10/2018 e sino al 30/04/2019 checon apposito disciplinare verrà dettagliato", enucleando altresì inquattro specifici punti le attività oggetto del citato incarico;

 

VISTO

 

- che il riferimento normativo citato all'interno dei decreti n. 1 del01/10/18 e n. 2 del 02/10/18 risulta ERRATO poiché l'art. 6 deld.lgsl. 165/2001 non prevede il reclutamento di risorse extraorganico;

- che, ove si voglia fare riferimento all'art. 7 comma 6 del medesimod.lgs. si consideri che esso prevede quanto segue: “Fermo restandoquanto previsto dal comma 5bis, per specifiche esigenze cui nonpossono far fronte con personale in servizio, le amministrazionipubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, concontratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovataspecializzazione anche universitaria, in presenza dei seguentipresupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenzeattribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, adobiettivi e progetti specifici determinati e deve risultare coerentecon le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertatol'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibilial suo interno;

c) la prestazione dev'essere di natura temporanea ed altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto ecompenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventualeproroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, alsolo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili alcollaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazioneuniversitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione eper attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti inordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dellospettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informaticanonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizidi orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dicontratti di lavoro di cui al d.lgs. 10/09/2003 n. 276 o purché senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restandola necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento difunzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi delmedesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilitàamministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Ilsecondo periodo dell'art. 1, comma 9 del d. legge 12/07/2004 n. 16,convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2003 è soppresso. Siapplicano le disposizioni previste dall'art. 36 comma 3 del presentedecreto e, in caso di violazioni delle disposizioni di cui al presentecomma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoroa tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36comma 5 quarter";

 

CONSIDERATO

- che, rispetto a quanto indicato nell'art. 7 e sopra riportato, neicitati decreto n.1/2018 2/2018 di nomina omissis per entrambi i citati professionisti:

a) non sono delineati obiettivi specifici nè tanto meno progetti;

b) le prestazioni consistono in una collaborazione coordinata econtinuativa di oggetto generico e priva di attinenza con obiettivi eprogetti specifici;

c) le prestazioni, consistenti nel mero espletamento di attivitàordinarie di competenza del personale Ager, ed attività che attengonoalla riservatezza per ciò che attiene omissis, andrebberoacquisite mediante reclutamento di unità o con le forme di avvalimentoordinarie previste dalla legge istitutiva (art. 9 comma 5 della leggeregionale 24 del 2012: "per l'espletamento delle proprie funzioni eattività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnicooperativa organizzata per articolazioni territoriali. Può inoltreavvalersi di uffici e servizi della Regione e degli enti locali, messia disposizione tramite convenzioni e/o secondo quanto previsto dallanormativa vigente");

d) negli atti amministrativi in esame (cosi come nei precedenti dellaomissis) non sono indicati se l'Ager ha chiesto con nota ufficialeagli uffici regionali nonché dei Comuni l'esistenza e la disponibilitàdi analoghe figure di proprio personale all'interno delle specifichepiante organiche, nè tantomeno vi sono le risposte di tali uffici cheevidenziano l'inesistenza e l'impossibilità oggettiva a fornire a talfine proprio personale disponibile, così come tassativamente indicatonel citato art. 7 comma 6. Sul punto si richiama il contenuto dellaSentenza della Corte dei Conti, n. 26 del 21/1/14, sezionegiurisdizionale Veneto, nella quale è chiarito che è del tuttoinsufficiente una generica affermazione di insufficienzadell’organico, e che invece occorre evidenziare i reali carichi dilavoro del personale interno con professionalità analoghe a quellerichieste;

- che, per omissis trattandosi di omissis come dichiarato nel proprio c.v., nei prefatiprovvedimenti non è indicato alcun atto amministrativo con il quale ilMinistero dell'Interno, in qualità di datore del lavoro, abbiaautorizzato preventivamente tale professionista per l'espletamento ditali incarichi, così come previsto dal comma 9 dell'art. 53 del citatod.lgs. 156/2001;

- che entrambi gli incarichi sono stati conferiti in base ad un avvisodel 2016 (determina dirigenziale 18/2016 su bollettino ufficiale104/2016) che serviva a ricoprire in via d'urgenza un deficit diorganico che avrebbe dovuto essere colmato in via ordinaria, ed invececontinua ad alimentare collaborazioni e consulenze a professionistiscelti fiduciariamente, in assenza di qualsivoglia selezione pubblica;

- che il riferimento a tale avviso rende evidente che la natura dientrambi i prefati incarichi consistono in una mera collaborazione dioggetto generico e non finalizzata ad obiettivi e progetti specifici edunque all'esercizio di compiti di istituto che non possono essereattribuiti a professionisti esterni, in base ad un incarico dicollaborazione, ai sensi di quanto espressamente indicato nel citatoart. 7;

- che per i suddetti professionisti, la sola iscrizione nellerelative specifiche short – list non può legittimare la scelta deimedesimi effettuata dall’Ager, atteso l’obbligo di espletare unaprocedura comparativa prescritta dall’art. 7 comma 6 del d.lgs.165/2001, a prescindere dall’esiguità o meno dell’importo dellaconsulenza. Sul punto si richiama il contenuto della Sentenza dellaCorte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 98del 08/6/15 nonché della Sentenza del Consiglio di Stato del 28 maggio2010 n. 3405, nelle quali è rimarcato l’obbligo di seguire procedurecomparative, adeguatamente pubblicizzate, per il conferimento degliincarichi di collaborazione, come puntualmente declinato nella citatanorma del d.lgs. 165/01, sulla base dei principi generali ditrasparenza, pubblicità e massima partecipazione, non ritenendopertanto legittima la previsione di affidamenti di incarichi senzaprocedura comparativa, al di sotto di una soglia individuata in valoremonetario, poiché la materia è del tutta estranea a quella degliappalti di lavori beni o servizi, e pertanto non può farsi ricorsoper analogia a detti criteri, in particolare agli affidamenti ineconomia;

- che quanto sopra illustrato è confermato dal fatto che la medesimaAgenzia Ager, qualora intenda attribuire incarichi conformi all'art.7, lo fa con modalità diverse, come si evince per esempio dall'avvisopubblico dell'8/08/2017, e non certo mediante scelta direttasoprattutto con chi, fino a pochi giorni prima, ricopriva incarichi omissis nella stessa Agenzia;

- che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 15 comma 2 e 3 delD.Lgs. 14/3/2013 n. 33, entro tre mesi dal conferimento dell’incarico(e quindi nel caso specifico entro il 31 dicembre scorso), l’Ageravrebbe dovuto comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica i relativi dati ai sensidell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, quale condizione per l'acquisizionedell'efficacia dei prefati atti e per la liquidazione degli specificicompensi. Orbene dall’analisi dei dati ad oggi pubblicati sul relativoportalehttp://www.consulentipubblici.gov.it/ per i consulenti omissis risultano per entrambi esclusivamente quellirelativi alle precedenti nomine omissis dell’Ager, per lecui attività sono state erogate emolumenti complessivamente pari ad € omissis e € omissis rispettivamente in favore di omissis e omissis, e pertanto, si è violato alle citate disposizioni illustrateal comma 2;

 

TUTTO QUANTO SOPRA RIPORTATO

 

il sottoscritto Giovanni Liviano D'Arcangelo, nella qualità diconsigliere regionale,

 

C H I E D E

 

1) se a parere delle SS.VV. non ricorrano, nelle fattispeciespecifiche, casi di mala gestio tali da far pensare alla sussistenzadi un danno erariale in capo all'Ente;

2) se, per le motivazioni anzidette, non risultino forse NULLI iprefati decreti in questione e se non sussistono forse leresponsabilità previste dell'art. 7 comma 6 del T.U. sul lavoropubblico quando sostiene che "il ricorso ai contratti di cui alpresente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l'utilizzodei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratorisubordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigenteche ha stipulato i contratti", così come dall’art 15 comma 3 delD.Lgs. 33/2013 che prevede che: “In caso di omessa pubblicazione diquanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determinala responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esitodel procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzionepari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno deldestinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 deldecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”;

3) di fornire evidenza documentale con data certa e protocollo informatico,come da disposizione del Codice dell’Amministrazione Digitale, di ognirelazionepresentata da tutti i consulenti che hanno sottoscritto gli incarichidi consulenzanelle prefate annualità, oggetto dell' interrogazione del 17/12 u.s. (che a questa istanza si allega), qualiatti propedeutici per le relative liquidazioni degli specifici emolumenti

Bari, lì 29/01/2019

Giovanni Liviano D'Arcangelo

consigliere regionale

Gruppo Misto

 

 

 

 

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