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Mercoledì, 11 Novembre 2020 09:03

I ricorsi di Roma e Napoli naufragano, gli 0-3 restano

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La Corte Sportiva d'Appello conferma anche le penalizzazioni di un punto in classifica

Naufragano i ricorsi di Napoli e Roma contro le sconfitte inflitte a tavolino rispettivamente contro Juventus (partita mancata) e Verona (schierato un giocatore non ancora in rosa).

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre.

Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus.

E' stato respinto dalla stessa Corte anche il ricorso della Roma: confermata quindi la sconfitta per 3-0 a tavolino con il Verona disputato lo scorso 19 settembre e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A.

Il Giudice Sportivo aveva sanzionato la società giallorossa con la perdita della gara per 0-3 per aver schierato un calciatore non iscritto nella lista dei 25 giocatori della rosa. 

 Nella motivazione della decisione, la Corte, presieduta da Lorenzo Attolico, ribadisce che la Roma ha violato l'articolo che "prevede, espressamente, che, per utilizzare un calciatore, la relativa comunicazione deve pervenire alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato".

La corte altresì sottolinea che non può giovare alla Roma "il richiamo all’istituto dell’errore né al principio di buona fede", considerato che la regola è in vigore dal 2014 "e che l’alert generato dal sistema informatico della Lega di Serie A, al momento dell’inserimento in distinta del calciatore Diawara, avrebbe dovuto indurre la Società reclamante alla massima cautela che avrebbe dovuto spingersi alla non utilizzazione del calciatore".

Da ultimo la Corte evidenzia che "è del tutto infondata la richiesta di sospensione del presente giudizio". AGI

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