ANNO XVIII Aprile 2024.  Direttore Umberto Calabrese

Giovedì, 09 Febbraio 2017 00:00

L'Anac emana il regolamento per il codice identificativo di gara per le stazioni appaltanti

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La Regione Puglia comunica ai Sindaci le nuove disposizioni per il CIG (codice indentificativo di gara)  pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale da parte dell'ANAC. Vere e proprie indicazioni operative da mettere in pratica per evitare episodi di corruzione.

 

L'atto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.Fermo restando quanto puntualmente indicato nella Delibera dell'ANAC n. 1 dell'11/01/2017, si richiamano, qui di seguito, in particolare le seguenti disposizioni:

Perfezionamento del CIG (codice indentificativo di gara)

Entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni:

la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo che ha stabilito l'adesione);

 la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);

nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.

 Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.

Occorre rilevare infine che in caso di inadempienza da parte del RUP nei modi e nei tempi indicati, l'ANAC provvederà automaticamente alla cancellazione del CIG. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213 commi 9 e 13 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, si evidenzia che, dalla data di cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulle trasmissioni delle comunicazioni obbligatorie all'Autorità, sulla contribuzione di gare e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.

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Read 1336 times Last modified on Mercoledì, 08 Febbraio 2017 18:35

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