ANNO XVIII Maggio 2024.  Direttore Umberto Calabrese

Sabato, 17 Febbraio 2018 00:00

Ferraioli dell'apecar avvisati, ora c'è il decreto che semplifica, ma è pieno di cose da fare

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Il primo febbraio scorso è stato pubblicato il decreto che attiene alle procedure previste per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi o meno.

Chi ricorda la storia dei ferraioli tarantini, ponte bloccato e cose collegate, fino alla comunicazione di quasi fine legislatura del Comune di Taranto che diceva che tutto era stato risolto con la costituzione della cooperativa (attualmente non si conosce il nome della stessa, né la sua iscrizione all’albo)? Una questione che va affrontata perchè piena di insidie. 

Il decreto che dice? Dopo una premessa. che richiama il Codice Ambientale, definisce le modalità di compilazione di un formulario rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori con lo stesso veicolo (lo scaldabagno di Pasquale, la rete del letto di Amelia, ecc) nonché la tenuta di registri di carico e scarico. Per quanto riguarda i soggetti la legge è esplicita  e sono «…i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 nonché ai soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

E’ alquanto evidente che si tratti di regole ben precise anche sapendo che nessuno (sentenza Cassazione Penale) è autorizzato a consegnare propri rifiuti a personale non autorizzato. In tal caso anche i nostri cittadini Pasquale e Amelia, produttori di rifiuti sarebbero passibili di sanzione penale.

La legge inoltre avvisa che la raccolta deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

Il trasportatore deve emettere quattro copie del formulario di identificazione, che devono essere datate e firmate da chi produce o detiene il rifiuto. Le altre tre sono trattenute dal trasportatore e le stesse saranno firmate a datare dal destinatario. Quest’ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti. La legge parla di semplificazione, e già così non parrebbe, ma tenete presente che non stiamo ragionando sulle più complesse esigenze richieste senza semplificazioni (pensiamo alla mancanza del tecnico competente, per dirne una)

I soggetti individuati all’art. 2 possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti. Un ultimo articolo del decreto parla di associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti (per non più di 4 giorni all’anno) non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

___________

ALLEGATO «A»
(art. 3, comma 1)
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI NEL CASO DI RACCOLTA PRESSO PIU' PRODUTTORI O DETENTORI SVOLTA CON LO STESSO VEICOLO

ALLEGATO «B»
(art. 3, comma 2)
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI E ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018

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