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Lunedì, 24 Settembre 2018 03:29

Conai - Nota informativa sulle borse di plastica, cosa cambia con la nuova normativa

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Al fine di recepire la direttiva 2015/720/UE sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e dare organicità alla normativa italiana in materia, la legge 3 agosto 2017 n. 123 è intervenuta nella Parte IV del d.lgs. 152/2006.


CONTESTO NORMATIVO
Definizioni
L’art. 218 comma 1 del d.lgs. 152/2006 prevede le seguenti definizioni:
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai
consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002.
Commercializzazione
Per quanto riguarda la commercializzazione di dette borse, ovvero la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei

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distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti (art. 218 comma 1, lettera dd-octies) del d.lgs. 152/2006), l'articolo 226-bis, comma 1 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che:
Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi
alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano
esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi
alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano
esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
Al fine di ridurre l’utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione di borse di plastica ultraleggere in linea con la direttiva

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2015/720/UE. A tal proposito, l’art. 226-ter del d.lgs. 152/2006 prevede le modalità e le caratteristiche di commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero di seguito riportate:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
Trattandosi di borse di plastica a contatto con gli alimenti, il legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto con gli alimenti (art. 226-ter del d.lgs. 152/2006).
Inoltre, le borse di plastica non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite (art. 226-bis, comma 2 e art. 226-ter comma 5 del d.lgs. 152/2006).
Sanzioni (d.lgs. 152/2006, art. 261, comma 4-bis, 4-ter e 4-quater)
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EMAS

CONAi
Chi commercializza borse di plastica che non corrispondano alle caratteristiche di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 25.000 euro. La sanzione è aumentata fino a € 100.000 se la violazione riguarda quantità ingenti di borse di plastica o un valore della merce superiore al 10% del
fatturato del trasgressore, nonché nel caso di utilizzo sulle borse di diciture o altri segni elusivi degli obblighi previsti dalla normativa.
Etichettatura (d.lgs. 152/2006, art. 219, comma 3-bis)
Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse, ferme le certificazioni previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi , nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili.
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che:
Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.
L’atto di esecuzione della Commissione Europea che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse, è ad oggi in fase di elaborazione dal Comitato Europeo per l'attuazione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio, pertanto valgono le prescrizioni in materia attualmente vigenti.
In particolare, le borse di plastica conformi alla normativa EN 13432:2002, possono essere etichettate con appositi marchi per comunicarne le caratteristiche di compostabilità e biodegradabilità, come il marchio COMPOSTABILE del Consorzio Italiano Compostatori (CIC) e dell’ente certificatore Certiquality, il marchio “COMPOSTABLE”, il cui uso è subordinato alla certificazione di compostabilità rilasciata dal DIN (Ente di normazione tedesco), i marchi “OK COMPOST” e “OK COMPOST HOME” legati alle certificazioni dell’ente internazionale di certificazione AIB-VINCOTTE (ora TUV AUSTRIA).

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