ANNO XVIII Aprile 2024.  Direttore Umberto Calabrese

Lunedì, 31 Agosto 2015 18:42

Manduria (Taranto) - I Verdi: Trivelle, Regioni e Comuni facciano la loro parte

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Le trivelle nei mari pugliesi non sono più solo una minaccia ma una realtà, documentata dalla foto che riprende mezzi navali all'opera nel mare antistante il comune di Rotondella, apripista in questa dannata corsa all'oro nero nello Ionio. Intanto ai proclami dei Presidenti delle regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Abruzzo non hanno sinora fatto seguito passi concreti.

Nessuna di queste regioni, infatti, ha ancora deliberato la proposta di referendum abrogativo dell'art.35 del Decreto Sviluppo del 2012, quello che esclude le ricerche entro le 12 miglia marine, TRANNE CHE PER LE ISTANZE IN CORSO DI ISTRUTTORIA. E’ necessario che la proposta referendaria, come richiesto formalmente dal “Coordinamento Nazionale No-Triv”, venga depositata entro il 30 settembre affinché si possa votare entro la primavera 2016, prima cioè che decorrano i 180 giorni previsti per il completamento dell'iter autorizzativo.

Invitiamo pertanto il Presidente della Regione Puglia, se non lo ha ancora fatto, a convocare al più presto il Consiglio regionale per deliberare in merito. La proposta referendaria, se avanzata da 5 regioni, non richiede la raccolta delle 500.000 firme, che rappresenta data la ristrettezza dei tempi, un traguardo irraggiungibile.

Ma anche agli Enti Locali chiediamo di fare la loro parte, nei limiti delle loro prerogative. Il Comune di Trebisacce (Provincia di Cosenza) ci prova attraverso un'ordinanza emessa dal suo sindaco, tutta incentrata sul principio di precauzione. In considerazione dell'impatto ambientale devastante di questo tipo di attività, il Sindaco Francesco Mundo, ipotizzando pericoli per la salute e la sicurezza dei cittadini, invoca il principio di precauzione, sia pure in presenza di una minaccia solo potenziale. Vieta, pertanto, ogni lavoro o istallazione di macchine e ogni attività connessa alla ricerca di idrocarburi.

Il Sindaco fa riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n.4227/2013, ma ancora recentemente, con sentenza n.2495 del 28.5.2015, la Sezione V del Consiglio ha affermato l'obbligo per i pubblici poteri di agire nel senso della prevenzione anticipata "anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali".

I presupposti giuridici dunque ci sono per un'azione di contrasto che tutti i Comuni della fascia costiera ionica dovrebbero intraprendere di concerto, così come richiesto e proposto dai noi Verdi sin dal 2010, al Consiglio Comunale di Manduria (TA).

Silvia Biasco e Gregorio Mariggiò, Co-portavoce dei Verdi di Manduria.

 

Scheda 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Presidente;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

considerato che sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione per le risorse minerarie ed energetiche:http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it risultano le seguenti istanze di concessione di coltivazione in mare e istanze di permesso in mare come di seguito generalizzate

d 1 G.C-.AG Eni Edison 171,7 A sud di Pantelleria Totale

d 2 G.C-.AG Eni Edison 142,6 Canale Sicilia Parziale

d 6 F.C-.AG Eni 76,69 Mar Jonio, Calabria Totale

d 23 A.C-.AG Agip 58,32 Mare Adriatico Veneto Parziale

d 26 B.C-.AG Eni 58,48 Mare Adriatico Abruzzo Parziale

d 30 B.C-.MD RockHopper Italia 109,2 Mare Adriatico Abruzzo Totale

d 39 A.C-.EA Eni 103,6 Mare Adriatico Emilia-Romagna Parziale

d 29 G.R-.NP Northern Petroleum Ltd Petroceltic Italia Canale di Sicilia Parziale

d 30 G.R-.NP Northern Petroleum Ltd Canale di Sicilia Parziale

d 33 G.R-.AG Eni Edison Canale di Sicilia Parziale

d 59 F.R-.NP Northern Petroleum Ltd Mar Ionio, Calabria Parziale

d 61 F.R-.NP Northern Petroleum Ltd Mare Adriatico, Puglia Parziale

d 67 F.R-.AG Eni Mar Ionio, Golfo di Taranto Totale

d 68 F.R-.TU Transunion Petroleum Italia Nautical Petroleum Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria

d 73 F.R-.SH Shell Italia EP Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria Totale

d 74 F.R-.SH Shell Italia EP Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria Totale

d 148 D.R-.CS Apennine Energy Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata Totale

d 149 D.R-.NP Northern Petroleum Ltd Mare Adriatico, Puglia Parziale

d 151 D.R-.EL-Petroceltic Italia Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria Parziale

d 168 A.R-.PV o Valley Operat.Pty Limited Mare Adriatico, Delta del Po Parziale

d 358 C.R-.EL Northern Petroleum Ltd Petroceltic Italia Canale di Sicilia Parziale

d 361 C.R-.TU Transunion Petroleum Italia Nautical Petroleum Canale di Sicilia Parziale

d 363 C.R-.AX Audax Energy Canale di Sicilia Parziale

  • d 494 B.R-.EL Petroceltic Italia Mare Adriatico, Abruzzo Parziale.

Tenuto conto che i predetti permessi di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare interessano ampie zone del Mar Ionio, del Mare Adriatico e del Canale di Sicilia.

Considerato che con il Decreto legislativo n. 128 del 2010, meglio identificato come Decreto Prestigiacomoèstato previsto che distanze minime tra la costa e le aree dattivitàpari a 5 miglia marine costituiscono limite per le prospezioni.

Atteso che lart. 35 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83- Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi- convertito con Legge del 7 agosto 2012 n. 134, meglio identificato come Decreto Sviluppo statuisce quanto segue:

  1. Larticolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, èsostituito dal seguente: ambiente e dellecosistema, allinterno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in  virtùdi leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dellUnione europea e internazionali sono vietate le attivitàdi ricerca, di prospezione nonchédi coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge 9 gennaio 1991, n. 9.  Il divieto èaltresìstabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo lintero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi

Preso atto che lart. 35 del Decreto Sviluppo ha, di fatto, ampliato il divieto di esercizio delle attivitàpetrolifere estendendolo per tutta la fascia costiera italiana, alle 12 miglia;

Considerato che lart. 35, comma 1, del Decreto Svilupponellintrodurre il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro il limite delle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno alle aree marine e costiere protette, tuttavia ha fatto salvi, dal predetto divieto, tutti i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, con ciòconsentendo il riavvio dei procedimenti per linnanzi interrotti dalDecreto Legislativo  n. 128 del 2010.

Tenuto conto che i 25 procedimenti ricadenti entro le 12 miglia marine e in corso alla data di entrata in vigore del decreto Prestigiacomo interessano gran parte del Mar Ionio, del Canale di Sicilia e del Mar Adriatico, cosìcome rileva dalla pubblicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Considerato che i predetti procedimenti, e come sopra meglio generalizzati nel numero che li identifica, potranno determinare ricadute direttamente sulle Regioni della Puglia, Calabria, Basilicata, Molise, Marche e Abruzzo.

Atteso che il Ministero dellAmbiente ha giàriconosciuto, con decreto, la compatibilitàambientale di numerosi progetti di ricerca di idrocarburi in mare e, tra questi, anche del progetto di coltivazione Ombrina Mareper il quale il soggetto proponente ha richiesto al MISE la conversione del titolo di ricerca giàvigente in titolo concessorio unico, concepito dallo Sblocca Italia per consentire, ad un tempo, la ricerca elestrazione, oltre alla compatibilitàambientale della d 79 F.R. della Enel Longanesi (Mar Ionio) e di ben 9 istanze nel mar Adriatico al largo delle coste della Puglia;

Ritenuto che sussiste la concreta possibilitàche, oltre alla giàmanifesta gravitàdella situazione in ordine al numero dei procedimenti in corso di autorizzazione, si possa anche determinare un aumento del numero dei procedimenti autorizzatori per progetti di estrazione/coltivazione offshore entro il limite delle 12 miglia marine dalle linee di costa e che leffetto del              D.L. n. 133 del 12 settembre 2014, meglio identificato come Sblocca Italia, convertito nella legge n. 164 del 11.11.2014, èlaccelerazione dello stato di avanzamento degli stessi che arriveranno a definizione non oltre 180 giorni dalla richiesta di conversione del titolo di ricerca in titolo concessorio unico;

Preso atto cheal summit di Termoli del 24 luglio 2015,  presenti le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Puglia e Molise, pur confermando la via del dialogo con il Governo, le stesse si sono dichiarate pronte a valutare la praticabilità, quale estrema ratio, di tutti gli strumenti previsti dallOrdinamento;

Preso atto che al summit di Termoli ha fatto seguito, cinque giorni piùtardi, un secondo incontro tra il Sottosegretario Vicari ed i Governatori delle Regioni Puglia e Basilicata, e con lAssessore allAmbiente della Regione Calabria, nel corso del quale, come riferisce il MISE,

i rappresentanti delle Regioni hanno manifestato la loro contrarietàallavvio delle attivitàdi prospezione e ricerca offshore nello Ionio e nellAdriatico in quanto contraddittorie rispetto alle politiche avviate dalle stesse Regioni, chiedendo al Governo una moratoria di questi programmi. Il sottosegretario Vicari, ascoltate le posizioni delle Regioni, si èimpegnata ad approfondire questi temi con il ministro Federica Guidi e con la presidenza del Consiglio annunciando un nuovo incontro con le Regioni da convocare entro la prossima settimana. In mancanza di chiarezza, o comunque se non si trova un'intesa, i consigli regionali che lo riterranno - queste le parole del Presidente della Regione Puglia - potranno avviare, come previsto dalla Costituzione, la procedura del referendum contro le norme che consentono le trivellazioni".

Preso atto che nessun provvedimento èstato adottato dal Governo in risposta alle legittime richieste delle Regioni di Puglia, Basilicata, Abruzzo, Calabria, Molise e Marche e che le popolazioni delle predette regioni hanno chiaramente espresso fortissima contrarietàai progetti di ricerca e di estrazione di idrocarburi in mare;

Atteso che le Regioni possono deliberare, ai sensi dellart. 75 della Costituzione e nel rispetto del procedimento disciplinato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, la promozione di un referendum abrogativo;

Considerato che la proposta referendaria puòessere proposta e deliberata entro e non oltre il 30 settembre 2015;

Tenuto conto chelabrogazione dellart. 35 non èauspicabile perchési andrebbe ad abrogare anche il divieto di ricerca e di estrazione del gas e del petrolio entro le dodici miglia marine e che, in considerazione di quanto sopra, da eliminare èla sola previsione della non applicabilitàdel divieto ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  29 giugno 2010 n. 128, destinati a concludersi con il rilascio del titolo minerario.

Tenuto conto che da sottoporre a referendum con unico quesitooltre alla parte dellart. 35 del decreto Sviluppo che esclude dal divieto i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonchél'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, èanche la disposizione dellart. 35 che dispone quanto segue: Le predette attivita' sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attivita' di cui al primo periodo ((, fatte salve le attivita' di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, abrogazione necessaria perchéla disciplina della valutazione di impatto ambientale ècollegata alla disposizione sui procedimenti in corso.

Ritenuto che labrogazione non può, invece, riguardare i titoli abilitativi giàrilasciati stante il limite della tutela del legittimo affidamento che la discrezionalitàdel legislatore incontra, cosìcome non puòessere oggetto di referendum abrogativo, in virtùdel limite della non reviviscenza della norma abrogata, lultima parte dellart. 35 del Decreto Sviluppo che dispone quanto segue:

  

Dallentrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma èabrogato il comma 81 dellarticolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente laliquota di prodotto di cui allarticolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per lolio

Ritenuto che il questi referendario non puòincludere neanche la disposizione dellart.35 del decreto Sviluppo che dispone quanto segue:

Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione ètenuto a versare le somme corrispondenti al valore dellincremento dellaliquota ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dellinquinamento marino e delle attivitàdi vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.

Considerato che labrogazione referendaria dellart. 35, comma 1 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83- Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi- convertito con Legge del 7 agosto 2012 n. 134, nella parte che dispone quanto segue:

fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attivita' sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attivita' di cui al primo periodo ((, fatte salve le attivita' di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riveste carattere di necessità  e indifferibilità

Visto lo Statuto Comunale

con i seguenti voti

con limpegno di portare in tempi celeri la proposta allattenzione del consiglio comunale e che il presente atto viene adottato stante lurgenza e la necessitàdi intervenire senza indugio sugli organi della Regione________

Delibera che la premessa èparte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di impegnare il Presidente della Regione______________ a deliberare, ai sensi dellart. 75 della Costituzione e nel rispetto del procedimento disciplinato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, la promozione di un referendum abrogativo delle seguenti disposizioni dellart. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Sviluppo), come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:

fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attivita' sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attivita' di cui al primo periodo ((, fatte salve le attivita' di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Di inviare copia di tale deliberazione al Presidente della Giunta Regionale di_____________per gli atti conseguenti

il Sindaco propone la immediata eseguibilità

Visto lesito della votazione resa palesemente  e per alzata di mano:

il consiglio comunale

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile

 

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