ANNO XVIII Aprile 2024.  Direttore Umberto Calabrese

Sabato, 08 Agosto 2020 16:34

Superbonus dal 15 ottobre. Anche per familiari e conviventi

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Imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all'interno di condomini per i lavori sulle parti comuni. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse: perizie e sopralluoghi, spese preliminari

La cessione del credito sul superbonus al 110% potrà essere utilizzata dal prossimo 15 ottobre. E' quanto previsto nel modello di comunicazione approvato col provvedimento di oggi del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. La comunicazione per fruire dello sconto sul corrispettivo o della cessione potrà quindi essere inviata all'Agenzia a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato esclusivamente in via telematica.

Anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione possono accedere al superbonus per le ristrutturazioni al 110%. Così come imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all'interno di condomini per i lavori sulle parti comuni. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'incentivo introdotto con il dl Rilancio.

Al Superbonus del 110% possono accedere dunque anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell'immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L'incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione, specifica l'Agenzia, anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato. Per quanto riguarda le partite Iva e i condomini, via libera anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni per i lavori sulle parti comuni degli edifici deliberate dalle assemblee condominiali. Se i lavori invece interessano singole unità immobiliari, allora il bonus è riconosciuto limitatamente agli immobili estranei all'attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera "privata" della vita dei contribuenti. La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Ansa

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