Il punto dirimente che, dopo l’avviso del Prefetto di non andare oltre al 2 giugno, e da tenere sotto controllo, è quello legato all’ Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgsn. 118/2011).
La non approvazione del bilancio comporta lo scioglimento del consiglio comunale. Ma con le indizioni delle elezioni amministrative che succede? Si possono accavallare i tempi di nomina del commissario e le operazioni di voto? Cosa dice la legge?
L’art 8 della legge 142 del 8 giugno 1990 modificato dice che “le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
Ma il comma 2 dice una cosa alquanto precisa: Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data".
Ora dal momento che la non approvazione eventuale del 2 giugno è successivo alla data del 24 febbraio, da questa lettura, si tratterebbe per Taranto di uno slittamento di un anno dell’elezioni amministrative. O no?
Anche perché non ci sarebbero le condizioni dei tempi necessari per la nomina del commissario prefettizio. L’art 53 della legge 18 agosto 2000, n. 267 al comma 4 dice che “Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché' delle rispettive giunte”. E’ chiaro che una nomina del Prefetto che deve essere approvata dal parlamento e poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ha i suoi tempi, ma lo slittamento di un anno previsto dal comma precedente non ci pare inequivocabile.
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