Secondo quanto riporta la Circolare emanata dal ministero della Salute con le prime indicazioni operative a Regioni e Province autonome per l'attuazione del decreto vaccini, "il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente, a cura delle Asl competenti, necessita di una valutazione da parte del sanitario che dovrà, in particolare - si legge nel documento - tenere in considerazione diversi elementi, quali: vaccini e numero di dosi già somministrati, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell'età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella stessa seduta più vaccini".
La procedura di recupero viene stabilita a livello locale e scatta una volta che l'Asl ha accertato l'inadempimento dell'obbligo anche attraverso un controllo dell'anagrafe sanitaria, e verificato che non si sia già mossa la stessa azienda sanitaria o un'altra. Nella Circolare si raccomanda pertanto "che le Asl integrino i loro archivi dell'anagrafe vaccinale con le vaccinazioni dei minori effettuate da altri servizi vaccinali o privatamente".
Se dopo tutti gli accertamenti del caso l'Asl conclude che un minore fra 0 e 16 anni non è stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il calendario relativo alla propria coorte di nascita, partono vari step che vanno da una comunicazione alla famiglia all'eventuale sanzione da 500 a 7.500 euro, fino alla segnalazione al Tribunale per i minorenni come ultimo passaggio. Prima l'azienda rivolgerà ai genitori/tutori un invito scritto, eventualmente corredato di materiale informativo. In caso di mancata risposta, i genitori/tutori verranno nuovamente contattati via raccomandata per un colloquio. Se non dovessero presentarsi, o se dopo il confronto continueranno a non far vaccinare il figlio, l'Asl contesterà formalmente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. La sanzione potrà essere applicata anche se il minore ha superato i 16 anni, purché la violazione si stata verificata prima.
A prescindere dal numero di vaccinazioni omesse - si chiarisce ancora nella Circolare - la sanzione è una sola, ma il suo ammontare dipenderà anche dal numero di obblighi vaccinali non adempiuti. Una nuova sanzione è invece possibile se, successivamente alla prima, i genitori/tutori dovessero incorrere nella violazione di un obbligo vaccinale nuovo e diverso, incluso un eventuale richiamo vaccinale. La segnalazione al Tribunale per i minorenni avviene se, decorso il termine indicato nell'atto di contestazione, l'inadempimento rimane.
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