ANNO XVIII Aprile 2024.  Direttore Umberto Calabrese

Sabato, 30 Settembre 2017 00:00

La Commissione modernizza i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario

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Bruxelles. La Commissione europea sta aggiornando le norme europee relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario per tutelare meglio chi viaggia in treno in caso di ritardi, cancellazioni e discriminazioni. I passeggeri nel trasporto ferroviario devono essere pienamente tutelati ovunque essi viaggino nell’UE.

La Commissione intende anche garantire un adeguato livello di informazione per i passeggeri e migliorare significativamente i diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Al tempo stesso la proposta della Commissione rimane ragionevole nel riconoscere che gli operatori ferroviari, in circostanze ben definite, possono essere esentati dal dover risarcire i passeggeri in caso di ritardi. Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: “Grazie all’UE i passeggeri nel trasporto ferroviario godono di una serie di diritti ovunque essi viaggino nell’UE. Malgrado ciò, troppi passeggeri e pendolari nel trasporto ferroviario europeo non sono ancora adeguatamente informati in merito ai loro diritti. La nostra nuova proposta mira a risolvere questo problema. Sono certa che la nostra iniziativa rafforzerà il settore assicurando il giusto equilibrio tra la protezione dei viaggiatori e la competitività del settore ferroviario.” La proposta della Commissione aggiorna le norme esistenti in materia di diritti dei passeggeri in cinque settori fondamentali:
1. applicazione uniforme delle norme: i servizi a lunga distanza nazionali e transfrontalieri, urbani, suburbani e regionali non possono più essere esentati dall’applicazione delle norme sui diritti dei passeggeri. Ad oggi, solo cinque Stati membri [1] applicano pienamente le norme, mentre altri hanno messo in atto deroghe di varia entità. Questo priva i passeggeri dei loro diritti
2. informazione e non discriminazione: migliorare la diffusione delle informazioni sui diritti dei passeggeri, ad esempio, stampandole sul biglietto. I passeggeri che utilizzano collegamenti con biglietti separati devono sapere se i loro diritti si applicano all’intero viaggio o solo alle diverse tratte. È vietata la discriminazione sulla base della nazionalità o della residenza.
3. migliori diritti per le persone con disabilità o a mobilità ridotta: diritto all’assistenza obbligatoria su tutti i servizi e pieno risarcimento in caso di perdita o riparazione delle attrezzature per la mobilità. Le informazioni al riguardo devono essere fornite in formati accessibili e il personale ferroviario deve ricevere un corso di sensibilizzazione alla disabilità.
4. applicazione delle norme, gestione dei reclami e applicazione delle sanzioni: scadenze e procedure chiare per la gestione dei reclami e chiare responsabilità e competenze delle autorità nazionali responsabili dell’applicazione e dell’esecuzione dei diritti dei passeggeri.
5. proporzionalità e imparzialità giuridica: una clausola di “forza maggiore” esenterà le compagnie ferroviarie dall’obbligo di versare risarcimenti nel caso di ritardi causati da calamità naturali, che non possono essere né previste né evitate. Secondo l’attuale normativa le compagnie ferroviarie sono tenute a versare un risarcimento anche in caso di calamità naturali.
La proposta della Commissione deve ora essere esaminata e adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (vale a dire gli Stati membri dell’Unione) prima di entrare in vigore./agenzia Fidest

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