Taranto / ILVA dopo lo show inconcludente di due ministri, ecco cosa serve sul serio
domenica 19 agosto 2012 di Erasmo Venosi
Lettori unici di questo articolo: 1403
L’invio a Taranto dei Ministri dello Sviluppo e dell’Ambiente, rappresenta la dimostrazione evidente del livello di degenerazione cui è arrivata questa classe dirigente, inadeguata, autoreferenziale e con lo sguardo rattrappito sul passato. Le rassicurazioni del Ministro dell’Ambiente, sul riesame dell’Aia a Ilva è il solito pistolotto, sparato da chi è esperto di burocratese e fonda le sue affermazioni unicamente sulla variabile tempo che, consente poi di non apparire responsabile di nulla: e questi ministri di mesi disponibili ne ha appena sei!
Sembra che tutta l’azione del Ministero dell’Ambiente si fonda sui nuovi Brefs, elaborati per i settori ricadenti nella normativa IPPC (Integrated Pollution Prevention and Controll ovvero prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento). Che cosa sono e come funzionano e soprattutto, come potranno essere lo strumento “risolutore” dei problemi di Ilva?
La Commissione Europea, pubblica ogni tre anni i documenti d’indirizzo del cosiddetto “Processo di Siviglia”, documenti denominati B.REF. ovvero BAT Reference Documents e che riguardano 32 settori nei quali sono individuate, per varie classi d’impianti, le «migliori tecniche disponibili» BAT (Best Available Tecniques) che, costituiscono le tecnologie da prendere a riferimento nel rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA).
I Brefs sono documenti di riferimento, non vincolanti, finalizzati a rendere diffusa ed efficace la conoscenza sulle migliori tecniche disponibili nell’Unione Europea. Il loro utilizzo negli Stati membri può essere, diretto o indiretto cioè come base per l’emanazione di documenti di riferimento per le Linee Guida nazionali. Sulla G.U. dell’Unione Europea dell’8 marzo 2012 sono state pubblicate le BAT per la siderurgia. Che cosa prevede la procedura per queste nuove Bat? Prevede che queste Bat siano “ convertite “ in Linee Guida Nazionali approvate con decreto del ministero dell’ambiente. Né la Prestigiacomo né il duo Clini –Passera mi risulta abbiano approvato il decreto! L’unico decreto emanato e relativo all’istituzione della Commissione Nazionale per le Linee Guida è del 19 novembre 2002.
Il tanto strombazzato adeguamento alle nuove Bat, da parte del settore siderurgico non assolve all’obbligo di quanto prescritto al comma 2 dell’art 4 dell’ex dlgs 59 del 2005 che così recita “Le linee guida di cui al comma 1 sono definite con il supporto di una commissione composta da esperti della materia alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti d’interessi industriali e ambientali, istituita con decreto dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della salute, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti alle attività di cui al punto 6.6 dell’allegato I, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione assicura inoltre il supporto ai Ministri di cui al comma 1, in ordine ai provvedimenti attuativi del presente decreto e allo scambio di informazioni di cui all’articolo 14, commi 3 e 4. FINO all’ISTITUZIONE della PREDETTA COMMISSIONE COME SOPRA INTEGRTA opera, allo stesso fine, la commissione già istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”.
Incredibile che un Ministro vada in televisione e comunichi agli italiani che Ilva si dovrà adeguare alle nuove Bat senza che lui , possa dimostrare che le nuove Bat sono legge dello Stato a cui può far riferimento l’Aia nelle prescrizioni! Inoltre un altro punto , merita un chiarimento e che riguarda proprio l’uso delle Bat definite dall’art 2 “ migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato IV. S’intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’APPLICAZIONE in CONDIZIONI ECONOMICAMENTE e tecnicamente VALIDE nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”.
Le BAT quindi sono applicate solo se ritenute “ economicamente valide” salvo che, nell’Aia, la Commissione che fa l’istruttoria tecnica e quindi poi il Ministro dell’Ambiente, non fissi limiti più rigorosi di quelli fissati per legge tenendo conto della specificità dell’area e quindi “ costringendo” di fatto, la società ad applicare le Bat.
Dai Ministri Clini e Passera ci si doveva aspettare almeno dichiarazioni di questo tipo , considerato lo stato di criticità dell’area, dichiarata in emergenza ambientale con decreto del 1989 e i volumi d’inquinanti a elevata tossicità che, fuoriescono dall’impianto siderurgico.
Infine appare subdolo e inquietante l’uso del termine bonifica che, si riferisce alle matrici ambientali contaminate e che nulla hanno a che fare con le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale. E’ sufficiente riferirsi a quanto codificato nel codice ambientale che parla di bonifica quando in un sito, a causa del superamento della concentrazione della soglia di contaminazione fissata dalla legge, si effettua, una specifica analisi di rischio e si verifica il superamento della soglia di concentrazione di rischio. Nulla quindi a che fare con Bat e limiti di emissione, variabili in rapporto alla situazione ambientale locale e agli obiettivi di qualità. La vicenda tarantina è un orrendo segnale di continuità in un Paese che, ha “occultato” Seveso , provocato le stragi da mesotelioma prodotto dall’amianto, inquinato con la Montedison ed Enichem la laguna veneta e causato centinaia di decessi di operai con il cloruro di vinile monomero. Tutto questo si è verificato per l’assenza di una cultura che persegua la ragionevole follia della tutela dei beni comuni, ma non è mai troppo tardi per impedire la sopraffazione dell’interesse generale e di diritti naturali come quello della salute.
Ti è piaciuto l'articolo? Offrici un caffè! Sostieni Agorà Magazine! (È sufficiente essere iscritti a Paypal o avere una carta di credito, anche Postepay) |
| ||
Segnala questa notizia su | ||
Erasmo Venosi
Articoli di questo autore
- Clima: più gas serra mentre in Italia il flop delle rinnovabili è pure inquinato dalle lobby
- La diossina vicino a noi, tra pesticidi e arance, mentre l’Eu alza i limiti ammessi
- Padova / Ambiente e tumori quale correlazione – titolo di un convegno per sabato 11 maggio
- I debiti dello Stato determinati da irresponsabilità politica e sciatteria burocratica
- Efsa, dga, noael, lmr le incomprensibili sigle alimentari
- [...]
Forum
- Taranto / ILVA dopo lo show inconcludente di due ministri, ecco cosa serve sul serio19 agosto 2012, di Gianfranco Murri
E’ doveroso ricordare che le BREF citate dal Ministro Clini come parte integrante della futura AIA per l’ILVA, operazione sulla quale si ironizza nell’articolo, contengono esattamente i valori limite ai quali fanno riferimento il Gip Todisco e i suoi periti nell’argomentare riguardo al superamento dei limiti di emissione degli inquinante da parte di ILVA.
Allora la domanda e’: se e’ vero, come si sostiene nell’articolo, che e’ necessaria una complessa procedura (finora mai attuata per le BREF emesse l’8 marzo 2012 dall’UE) e che, pertanto, esse non sono ANCORA parte della legislazione italiana, questo non ridimensiona fortemente il valore della perizia (e conseguentemente delle disposizioni del Gip che su di essa si basano), nella parte che alle BREF stesse fa riferimento?
Si pretende, in altri termini, che ILVA rispetti una legge che ancora non esiste!
Pertanto, se uno dei risultati della visita ministeriale di venerdi’ 17/8 e’ stato effettivamente anche quello di convincere ILVA ad accettare l’inserimento delle BREF nella prossima AIA, non mi sembra proprio che ci sia da ironizzare.
- Taranto / ILVA dopo lo show inconcludente di due ministri, ecco cosa serve sul serio19 agosto 2012, di Erasmo Venosi
Forse un riferimento alle norme comunitarie che, disciplinano l’Aia consente di rendere chiare le affermazioni dell’articolo. Le direttive istitutive dell’Aia sono la 62 del 1996 e la uno del 2008. Il riferimento alle Bat è negli art 16 (1) e 16 (2).L’art 11 poi , statuisce lo scambio delle informazioni nella UE sulle Bat. A tal fine l’UE ha istituito il cosiddetto Processo di Siviglia attraverso la rete IMPEL che è la rete delle autorità ambientali degli Stati membri e costituito l’IPPC Experts Group . Un apposito ufficio per i Brefs è stato costituito all’interno dell’IPTS ( Institute for Prospective Technological Studies ) di Siviglia e denominato, European IPPC Bureau (EIPPCB) http://eippcb.jrc.es). . Il processo è il seguente: l’EIPPCB raccoglie le informazioni e costituisce i Technical Working Groups (TWGs) e produce un documento che, si chiama Brefs per uno specifico settore industriale. Un BRef non impone l’utilizzo di tecniche o valori limite di emissioni ma ha la sola finalità di diffondere , la conoscenza sulle migliori tecniche disponibili nella UE. Lo Stato italiano ha scelto di utilizzare i Brefs come documenti per l’emanazione di Linee Guida Nazionali. Contrariamente allo stupore e alle legittime ma errate deduzioni delle osservazioni al mio articolo , relativa alla procedura di uso dei Brefs cito a riscontro e in attuazione dell’ex art 3 , comma 2 , del DLGS 373 del 1999 e l’art 4 dlgs 59/2005 e ssm, i decreti del ministero dell’ambiente DM 27 /12/2002 e del 15 aprile 2003 di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, con i quali è stata istituita la Commissione Nazionale per la redazione delle linee guida per l’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), ai fini del rilascio, da parte delle autorità competenti nazionale e regionali, dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). La Commissione suddetta ha istituito, a sua volta, tredici gruppi tecnici ristretti (GTR), composti di rappresentanti dei ministeri interessati e degli interessi industriali, ed ha incaricato i GTR di predisporre una proposta di linee guida in ciascuno dei tredici settori ritenuti al momento prioritari. Le linee guida per le Bat o Mtd sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 13/06/2005 e costituiscono l’allegato I del D.M. 31/01/2005 (Emanazione delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs.372/99). Le riporto infine quanto scritto (…non da me !!! ) dal legislatore per quanto concerne la procedura di recepimento “comma 2 dell’art 4 dell’ex dlgs 59 del 2005 che così recita “Le linee guida di cui al comma 1 sono definite con il supporto di una commissione composta da esperti della materia alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali e ambientali, istituita con decreto dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della salute, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti alle attività di cui al punto 6.6 dell’allegato I, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione assicura inoltre il supporto ai Ministri di cui al comma 1, in ordine ai provvedimenti attuativi del presente decreto e allo scambio di informazioni di cui all’articolo 14, commi 3 e 4. FINO all’ISTITUZIONE della PREDETTA COMMISSIONE COME SOPRA INTEGRTA opera, allo stesso fine, la commissione già istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”. Infine Lei confonde limiti connessi alle Bat , con limiti di legislazione degli inquinanti : io posso avere come limite conseguibile con le Bat 80 e limite di legge 100. Come vede Ilva avrà sforato i limite di legislazione indipendentemente dall’uso delle Bat….non credo che le 423 prescrizioni del decreto sull’aia dello scorso anno siano state attuate a causa della ristrettezza del tempo intercorso. Ragionando con la sua logica dovremmo estendere a tutti i settori l’aia… e non solo ai 200 grandi impianti di competenza statale ovvero emendare noi…anche i limiti di emissione comunitaria che nella stragrande maggioranza sono superiori ai limiti conseguibili con le Bat
- Taranto / ILVA dopo lo show inconcludente di due ministri, ecco cosa serve sul serio19 agosto 2012, di Gianfranco Murri
Dal contenuto della Sua risposta risulta evidente che non ha letto né il DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO (art. 321 c.p.p.) emanato dal GIP Todisco, né tantomeno la relazione tecnica dallo stesso GIP commissionata e sulla quale si basano le decisioni assunte dallo stesso magistrato, altrimenti nella sua risposta non si leggerebbe (cito testualmente): "Come vede Ilva avrà sforato i limite di legislazione indipendentemente dall’uso delle Bat…".
Ne deduco che la Sua risposta (e il precedente articolo) si basano, almeno per gli aspetti che ci stanno occupando, a loro volta su deduzioni.
A tal proposito, Le riporto una frase del citato DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO, in modo che possa avere contezza diretta di quanto da me affermato. Ecco l’estratto: "Si avrà modo di fare riferimento, nel corso della presente trattazione, a quanto emerso dall’esame dei periti. In questa sede, sembra opportuno soffermarsi sul fatto che, esaminando i periti chimici all’udienza del 17.02.2012, la difesa degli indagati ha sostanzialmente dedotto l’inutilizzabilità, ai fini dei demandati accertamenti chimico-ambientali, di un documento tecnico europeo di cui, per contro, i periti hanno tenuto conto nelle proprie analisi: trattasi del BRef Iron and Steel Production Draft version del 24 giugno 2011(BREF è acronimo di BAT Reference Report, ossia Rapporto sulle Migliori Tecniche Disponibili – BAT è acronimo di Best Available Techniques, ossia migliori tecniche disponibili, in italiano MTD)."
Come vede, è proprio il GIP che afferma che del BREF (emanato dall’UE l’8 marzo 2012, come peraltro è confermato dal suo articolo) "i periti hanno tenuto conto nelle proprie analisi"!
Rimane pertanto impregiudicato il ragionamento contenuto nel mio precedente intervento.
Se lo ritiene e a patto che mi segnali come fare, posso farLe pervenire per intero il PDF del DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO, in modo che possa constatare "de visu" quella che a me appare una anomalia di quel provvedimento.
- Taranto / ILVA dopo lo show inconcludente di due ministri, ecco cosa serve sul serio19 agosto 2012, di Erasmo Venosi
E’ evidente che Lei, prima mi contesta nel merito della procedura di recepimento delle Bat, inferendo erroneamente e quando io Le rispondo , dimostrandoLe con riferimenti a decreti ministeriali di costituzione della Commissione Nazionale per le Linee Guida e poi con il DM istitutivo delle Linee Guida, allora si rinchiude all’interno del decreto del Gip. Sembrava quasi dal tono delle sue affermazioni che mi fossi inventata io la procedura malgrado Le avessi riportato il disposto normativo . Allora: il Gip fa riferimento a un atto amministrativo che è il decreto dell’Aia dell’agosto scorso e alla relazione dei commissari incaricati. Questo non c’entra nulla con la procedura di recepimento dei Bref attraverso le linee guida, che stante le sue osservazioni, sembra quasi che fosse una mia estemporaneità procedurale. Io Le ho citato norme comunitarie interne in un rapporto, queste ultime di subordinazione nella gerarchia delle fonti. Le ho riportato per la seconda volta l’art che , fissa la procedura di recepimento e Lei ancora mi risponde con il decreto di sequestro del Gip che non c’entra nulla !!! Ribadisco poi che Lei rifiuta di discriminare tra limiti tabellari e limiti conseguibili con le bat. Infine la situazione è ulteriormente ingarbugliata dall’assenza di limiti di qualità che non emergono da qual pessimo e singolare Piano di Risanamento e di Tutela della Qualità dell’Aia che la Sua Regione ha approvato e pubblicato nel maggio di ben 4 anni fa !!! Infine non credo che per parlare di procedure afferenti Brefs , Bat , obiettivi di qualità e limiti uno debba legger per forza il decreto di sequestro che tra l’altro mi è impossibile recapitare.
Registrato al Tribunale di Roma n° 358/2007 del 27 luglio 07 Edito da Ass.ne Spazio Agorà CF/IVA 97467680589
Diretto da: Umberto Calabrese
Webmaster and Powered by: ArteCA
web marketing
RSS it RSSLa cronaca della tua città RSSRegione RSSPuglia RSSTaranto ?


Ti è piaciuto l'articolo? Offrici un caffè! Sostieni Agorà Magazine! 





