Riscaldamento sicuro con i consigli del CIG
venerdì 26 ottobre 2007 di - Redazione
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Gli apparecchi alimentati a gas e i loro accessori devono essere “a norma†e contraddistinti dalla marcatura CE.
Assicurarsi inoltre che le imprese installatrici abbiano eseguito l’installazione degli impianti “a regola d’arte†utilizzando materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza UNI e CEI e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia.
Sottoporre gli apparecchi a gas ai controlli periodici affidandosi solo a tecnici specializzati.
In caso si percepiscano odori riconducibili a quello del gas, allertare prontamente l’azienda di distribuzione del gas combustibile per un’immediata verifica dei propri impianti. I numeri di pronto intervento sono indicati sulla bolletta. Se del caso avvertire anche i Vigili del fuoco.
Ventilazione. I locali dove sono installati gli apparecchi di utilizzazione devono essere adeguatamente ventilati al fine di far affluire l’aria necessaria per la combustione.
Aerazione. I locali dove sono presenti apparecchi che scaricano nell’ambiente i prodotti della combustione devono essere adeguatamente areati per favorire il ricambio dell’aria.
Evacuazione prodotti della combustione. Gli apparecchi che devono evacuare i fumi prodotti dalla combustione all’esterno dei locali di installazione, devono essere raccordati a sistemi di scarico come camini, canne fumarie, ecc. di sicura efficienza.
Dispositivi di sorveglianza di fiamma. Tutti gli apparecchi devono essere dotati di dispositivi di sorveglianza di fiamma per bloccare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento.
Tenuta degli impianti. Gli impianti di adduzione del gas combustibile devono essere a tenuta (non ci devono essere perdite di gas).
Rivelatori di gas. Questi dispositivi non sono obbligatori. Il loro eventuale impiego può tuttavia contribuire, con funzioni aggiuntive ma non sostitutive, alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rivelamento e segnalazione ottica/acustica della presenza di gas nonché, talvolta, di intercettazione del gas stesso. Il loro impiego non esonera comunque dal rispetto di tutti i requisiti prescritti dalla legislazione e dalle normative pertinenti.
In seguito all’emanazione del decreto legislativo n. 311/2006, le scadenze dei controlli sulle caldaie sono cambiate, nel senso che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico non elettrico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche dell’impresa installatrice, oppure, in mancanza, del fabbricante.
I controlli di efficienza energetica sulle caldaie domestiche di potenza inferiore a 35 KW e con una anzianità di installazione superiore ad 8 anni devono essere effettuati ogni due anni. Per le caldaie di potenza inferiore a 35 KW e di anzianità inferiore ad 8 anni, il controllo dell’efficienza energetica va fatto ogni 4 anni.
E’ stato poi confermato l’obbligo di sostituire entro 300 giorni i generatori di calore con rendimento di combustione inferiore ai limiti di legge ed è stata riconosciuta maggiore autonomia alle Regioni sulla documentazione da chiedere agli utenti.
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